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20.12.2016 – Vasto – Pasquale

ORDINANZA RISERVATA
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. _ R.G.A.C.;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
LETTE le richieste formulate dalle parti all’udienza del 05.12.2016;
OSSERVA

  1. Il giudizio introdotto da __ ha ad oggetto una domanda di accertamento della nullità di
    un contratto di mutuo per applicazione di tassi di interesse usurari e, pertanto, rientra nel novero
    delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari, per le quali l’art. 5, comma 1 bis,
    D.Lgs. n. 28/10 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione
    di procedibilità della domanda giudiziale.
  2. Dal verbale del primo incontro di mediazione prodotto dall’attore, emerge che la banca
    odierna convenuta, costituitasi nel presente giudizio e ritualmente invitata a prendere parte alla
    mediazione, non si è presentata all’incontro all’uopo fissato dal mediatore, limitandosi a far
    pervenire alla segreteria dell’organismo di mediazione una comunicazione a mezzo p.e.c. con la
    quale esponeva la propria intenzione di non partecipare all’incontro ed illustrava in una lettera
    allegata le ragioni della decisione di rimanere assente.
    A tale riguardo, è opportuno precisare che la condotta della parte che non si reca al primo
    incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la
    decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va
    interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio
    di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario,
    previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10. Questo perché, nello spirito della norma che
    disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti,
    sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente
    doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo
    impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
    Posta in questi termini l’obbligatorietà della partecipazione, deve ritenersi che la prassi, talora
    adottata dalla parte invitata, di anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo
    incontro, costituisce un atto di mera cortesia, che però non ha alcuna idoneità a giustificare la
    deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità.
    Quanto, poi, alla enunciazione dei motivi della mancata partecipazione, ove essi – come sovente
    accade – non riguardino le cause che impediscono oggettivamente alla parte (che pure vorrebbe,
    ma non ha la materiale possibilità) di essere presente al primo incontro, ma invece concernino le
    ragioni per cui la stessa ritenga di non volere iniziare la procedura di mediazione, occorre chiarire
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che, nell’attuale sistema normativo, non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul
tema della possibilità di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al
primo incontro e recepito le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e le
modalità di svolgimento della mediazione.
In altri termini, il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere
validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia: a)
innanzitutto, preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio
dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una
soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale
dissenso e l’esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto; b) per altro verso, supportata da
adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia,
ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio,
quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto (cfr., sul punto,
precedente pronuncia di questo tribunale sulle caratteristiche del rifiuto di proseguire oltre il
primo incontro – Trib. Vasto, ord. 23.04.2016).
Parafrasando una terminologia invalsa in ambito medico, il dissenso alla mediazione, ai fini della
sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto,
motivato.
Orbene, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da
espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le
ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il
dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla
validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere
una volontà consapevole ed informata.
Ne deriva che l’organismo di mediazione non è tenuto a prendere in considerazione o ad
esaminare nel merito detta comunicazione scritta, se non a fini strettamente attinenti a profili
organizzativi e logistici per la celebrazione del primo incontro.

  1. Sulla scorta delle considerazioni innanzi espresse, va rilevato che, nel caso in esame, la banca
    non ha partecipato al primo incontro ed ha illustrato i motivi di tale scelta in una lettera allegata
    alla comunicazione inviata alla segreteria dell’organismo di mediazione, del cui contenuto, però, il
    mediatore non ha dato conto nel verbale del primo incontro.
    Posto che, se si fosse trattato di ragioni oggettivamente impeditive della volontà della parte di
    essere presente, il mediatore avrebbe avuto il dovere professionale, non solo di darne atto nel
    verbale, ma anche di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza
    personale della stessa, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro (cfr.,
    in tal senso, Trib. Vasto, ord. 23.06.2015, in tema di obblighi di verbalizzazione e di attivazione del
    mediatore), può ragionevolmente ritenersi, anche in considerazione dell’oggetto della
    controversia (accertamento della usurarietà dei tassi di interesse praticati nel contratto di mutuo)
    e della natura della parte invitata (istituto bancario), che le ragioni della mancata partecipazione
    al primo incontro vertessero sul merito della controversia e, come tali, non potevano – per le
    ragioni innanzi esposte – essere utilmente addotte dalla banca a giustificazione del proprio rifiuto
    di partecipare al primo incontro e, tantomeno, di iniziare la mediazione, atteso che il dissenso non
    solo appare fondato su argomentazioni delle quali non è possibile apprezzare la portata
    giustificativa, ma – prima ancora – non è stato preceduto dalla necessaria attività di informazione
    ed interpellanza riservata al mediatore al primo incontro ed, per di più, non è dato sapere se è
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stato espresso dalla parte personalmente (come la legge impone di fare) ovvero dal suo difensore
(nel qual caso, sussisterebbe un ulteriore vizio di validità del dissenso).

  1. Per tali motivi, visto che la parte invitata non ha partecipato senza giustificato motivo al
    procedimento di mediazione, ricorrono i presupposti per adottare, ai sensi dell’art. 8, comma 4
    bis, del D. Lgs. n. 28/10, una pronunciata di condanna della stessa (che si è ritualmente costituita
    in giudizio) al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
    corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La lettera della citata disposizione,
    in virtù dell’uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere
    obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha partecipato
    al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta.
    Sulla questione della applicabilità della predetta disposizione anche in corso di causa, questo
    giudicante ritiene che l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinda del tutto dall’esito del
    giudizio e non sia necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia.
    Conformemente a quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito (cfr., Trib.
    Termini Imerese, 09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015), la sanzione pecuniaria in questione
    può, dunque, ben essere irrogata anche alla prima udienza o, comunque, in un momento
    temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.
  2. In disparte della irrogazione della sanzione pecuniaria, questo giudice si riserva di valutare la
    condotta della banca di ingiustificata renitenza alla mediazione, sia ai fini della ammissione di
    eventuali mezzi di prova che ai fini della successiva decisione della causa, ai sensi degli artt. 116,
    secondo comma e 96, terzo comma, c.p.c., tanto più alla luce del successivo comportamento
    processuale assunto dalla banca convenuta, che in prima udienza ha chiesto, unitamente
    all’attore, un rinvio per effettuare un tentativo di definizione bonaria della causa, così
    manifestando un atteggiamento di apertura ad un possibile esito conciliativo della controversia,
    che avrebbe dovuto trovare la sua sede naturale di sperimentazione non all’interno del processo,
    bensì nell’ambito della procedura di mediazione, nella quale le parti potevano cogliere
    l’opportunità di arrivare ad una soluzione concordata del conflitto con possibilità di successo
    sicuramente maggiori di quelle raggiungibili nel corso del processo.
  3. A prescindere dalle questioni relative alla procedura di mediazione obbligatoria, va rilevato
    che le parti hanno chiesto, alla scorsa udienza, la fissazione dei termini di cui all’art. 183, sesto
    comma, c.p.c. e che la richiesta deve essere accolta.
    Si reputa, in ogni caso, opportuno, anche alla luce della proposta conciliativa formulata a verbale
    dall’attore all’udienza del 05.12.2016, sollecitare le parti a considerare l’opportunità e a valutare i
    vantaggi di una definizione transattiva della controversia, dalla quale deriverebbe la possibilità
    non solo di sottrarsi all’inevitabile alea del giudizio, ma anche di pervenire ad una immediata
    definizione della lite, evitando il prevedibile prolungamento dei tempi del processo e l’ulteriore
    aggravio di spese processuali.
    Per Questi Motivi
    disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:
    CONDANNA la convenuta __ al versamento, in favore dell’Erario, della somma di €
    237,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in conseguenza
    della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;
    ASSEGNA alle parti i seguenti termini perentori, decorrenti dal 12/12/2016:
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a) termine di trenta giorni, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
b) termine di ulteriori trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub a), per replicare
alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e
delle produzioni documentali;
c) termine di ulteriori venti giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub b), per le sole
indicazioni di prove contrarie;
ASSEGNA alle parti termine di ulteriori dieci giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub c),
per depositare in cancelleria note contenenti una specifica proposta di definizione conciliativa
della lite, da sottoporre all’esame della controparte;
INVITA le parti, per la prossima udienza, a prendere precisa posizione sulla proposta e ad
esplicitare le ragioni di un eventuale rifiuto, di cui il Giudice terrà conto ai fini della condanna alle
spese, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 10, legge 18 giugno 2009, n.
69;
RINVIA la causa all’udienza del 22/05/2017, ore 11:00, per la verifica delle condizioni di una
possibile conciliazione o, in difetto, per la discussione orale sull’ammissione dei mezzi istruttori e
per l’adozione dei provvedimenti per l’ulteriore impulso del processo.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Vasto, 20 dicembre 2016.
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