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21.02.2022 – Brindisi – Marzo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1583/18 R.G., passata in decisione all’udienza del 05.10.2021.
Oggetto: – Co delibere condominiali – Ma FO Wr (c. fisc.: PE) Ri e difesa dallAvv. O. Ro TRA ATTRICE E CONDOMINIO xxxxxxxxxxxxxx (p. iva: xxxxxxxxxxxxx) GW e difeso dallAvv. D. xxxxx
CONVENUTO
All’udienza del 05.10.2021 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi
scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Sentenza n. 260/2022 pubbl. il 23/02/2022
IN FATTO
Con atto notificato il 3.4.2018 Ma FO Wr, premesso di essere proprietaria dell’unità immobiliare sita in Brindisi alla via Materdomini n. 26, scala C int. 3, facente parte del Codominio convenuto, impugnava le delibere adottate dalle assemblee condominiali del 27.02.2014 e del 16.12.2015, lamentando che per entrambe dette assemblee essa deducente non aveva ricevuto alcuna comunicazione di convocazione e che non aveva ricevuto nemmeno comunicazione dei verbali con le relative delibere; soggiungeva di essere venuta a conoscenza delle delibere oggetto di causa solo in seguito ai decreti ingiuntivi n. 1157/14 e n. 769/17 emessi nei suoi confronti e in favore del Condominio e precisamente allorquando in data 22.11. 2017 aveva proposto formale istanza al G.d.P. di Brindisi per prendere visione ed estrarre copia dei documenti posti a fondamento dei suddetti decreti ingiuntivi, comprese le delibere delle suddette assemblee condominiali. Tanto premesso, citava a comparir e davanti a questo Tribunale il suddetto Condominio, chiedendo disporsi l’annullamento – per omessa convocazione – delle delibere oggetto di causa, oltre alla condFO della
controparte alla rifusione delle spese del giudizio.
Con comparsa di risposta del 12.07.2018 si costituiva il Condominio convenuto ed eccepiva, in via
preliminare la tardività e la conseguente inammissibilità del lCo delle delibere, in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 1137 cc.; dovendosi tener e conto che l’istanza di mediazione obbligatoria, con cui l’attore aveva iniziato lCo, pur essendo stata proposta in data 21.12.2017, era
stata comunicata alle altre parti ben oltre la scadenza del termine di decadenza maturato in data
22.12.2017 ; essendo la data di comunicazione alle altre parti della pendenza della procedura di mediazione
latto che interrompe il decorso del termine di decadenza e non già il deposito dell’istanza di mediazione.
Nel merito, deduceva che l’attrice aveva ricevuto regolare comunicazione delle convocazioni per le
assemblee condominiali oggetto di causa (allegati nn. 2, 4, 5 dei fascicoli relativi ai giudizi di opposizione a
decreto ingiuntivo prodotti nel fascicolo di parte convenuta).
Concludeva per inammissibilità o in subordine per il rigetto delle domande di parte attrice, con
condFO della stessa alla rifusione delle spese processuali. Prodotta varia documentazione, da ultimo la causa, sulle conclusioni in epigrafe riportate, veniva trattenuta per la decisione definitiva all’udienza del 5.10.2021 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. IN DIRITTO È infondata l’eccezione di decadenza dall’azione ex art. 1137 cc. Quanto alla decorrenza di detto termine, relativamente all’assemblea del 27.2.2014, la firma apposta accanto al nome Ma/Cxxxxti riportato al n.
25 della Distinta di consegna verbali delle assemblee 26/2/2014 e 27/2/2014 è stata tempestivamente
disconosciuta dall’attrice nella prima difesa utile successiva al deposito di detto documento (avvenuto con
latto di costituzione del Condominio) ossia la memoria ex art. 183 co 6 n. 1 cpc..
Relativamente all’assemblea del 16.12.2015, copia del relativo verbale (secondo le allegazioni difensive del
Condominio) sarebbe stata inviata all’attrice a mezzo di raccomandata a.r. n. 13746205926 -7 del
25.01.2017; ma di detta lettera raccomandata, che il Codominio assume essere stata recapitata mediante
compita giacenza, non risulta allegata la ricevuta di ritorno attestante vuoi l’avvenuto recapito, vuoi la
compiuta giacenza.
Da ciò consegue che l’attrice per la prima volta ha avuto giuridica conoscenza delle delibere di assemblea
condominiale oggetto di causa solo in data 22.11.2017, allorquando essa proponeva formale istanza al
G.d.P. di Brindisi di potere prendere visione ed estrarre copia dei documenti posti a fondamento del
decreto ingiuntivo n. 769/17 emessi nei suoi confronti e in favore del Condominio. Da tale data decorrono i
trenta giorni di cui all’art. 1137 cc.
Successivamente, in data 21.12.2017, l’attrice proponeva istanza di mediazione obbligatoria al competente
organo. Con tale atto veniva tempestivamente interrotto il termine di decadenza che sarebbe maturato il
giorno dopo, in data 22.12.2017.
È infondato l’assunto di parte convenuta, secondo cui ciò che rileva ai fini dell’interruzione del decorso del
termine di decadenza sarebbe la successiva comunicazione alle altre parti del giudizio dell’avvio della
procedura di mediazione.
L’attività con cui cessa l’inerzia dell’attrice che avrebbe determinato l’effetto della decadenza è costituita
dal deposito dell’istanza dinanzi all’organo di mediazione; le successive attività, che si completano con le
comunicazioni alle controparti, non sono nella disponibilità del ricorrente e dunque restano estranee
rispetto all’unico atto con cui il legittimato ad agire può manifestare concretamente la cessazione della
propria inerzia, ossia il deposito dell’istanza di mediazione.
Nel merito, sono fondate le doglianze dell’attrice in ordine all’omessa convocazione per le due assemblee
condominiali.
Per quanto concerne l’assemblea del 27.02.2014, la difesa del Condominio deduce che l’allegato n. 5 del
suo fascicolo di parte relativo al decreto ingiuntivo n. 11571/14 conterrebbe la prova documentale
dell’avvenuta convocazione della convocazione a detta assemblea. In realtà, non si tratta affatto della
prova documentale della convocazione dell’attrice a detta assemblea, ma piuttosto (come già innanzi
evidenziato) di una Distinta di consegna verbali delle assemblee 26/2/2 014 e 27/2/2014, rispetto al quale
peraltro la firma corrispondente al n. 25 (al nominativo Ma/Canetti) è stata tempestivamente disconosciuta dall’attrice. Per quanto concerne la convocazione all’assemblea del 16.12.2015, la difesa del Condominio dedu ce che l’allegato n. 2 del suo fascicolo di parte relativo al decreto ingiuntivo n. 769/17 conterrebbe la prova documentale dell’avvenuta convocazione a detta assemblea. In realtà, si deve evidenziare che in atti non vi è traccia alcuna della lettera di convocazione, ma vi sono solo due fotocopie: una relativo frontespizio di una lettera raccomandata a.r. n. 1.3746205926 -7 datata 25.01.2016 (il cui contenuto resta ignoto, in difetto della produzione di una copia della lettera che ne avrebbe costituito il contenuto) e una relativa alla ricevuta di partenza di detta lettera raccomandata, attestante che il plico era partito in data 25.01.2016 e dunque in epoca successiva all’assemblea che si era tenuta il 16.12.2015. Dunque, a tutto voler concedere si tratterebbe di una lettera di convocazione inviata dopo l’assemblea. Stante l’omessa convocazione dell’attrice per entrambe le assemblee oggetto di causa, deve disporsi l’annullamento di tutte le deliberazioni adottate nelle due assemblee condominiali del 27.02.2014 e del 16.12.2015. Alla soccombenza segue la condFO del condominio convenuto alla rifusione delle spese processuali in
favore dell’attrice, nella misura di complessivi euro 5.385,00 di cui euro 550,00 per spese ed euro 4.835,00
per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento delle domande proposte da
Ma FO Wr contro il Condominio xxxxx, sito in Brindisi alla Via Materdomini n. 26, dispone l’annullamento di tutte le deliberazioni adottate dalle assemblee condominiali del 27.02.2014 e del 16.12.2015 di detto Condominio. CondFO il Condominio xxxxxxxxx sito in Brindisi al la Via Materdomini
n. 26, in persona dell’amministratore pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore
dell’attrice, nella misura di complessivi euro 5.385,00, di cui euro 550,00 per spese ed euro 4.835,00 per
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Brindisi, 21.02 .2022.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo

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