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21.02.2022 – Taranto – Attanasio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile (ex Seconda Sezione) in composizione monocratica , nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n.7474/19 di R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo tra Condominio di Via xxxxxxxxxxxx n.129 in Taranto , in persona del suo M****e p.t. (rappresentato e difeso dallavv. D****C D****a, come da mandato in calce al latto di citazione) OPPONENTE e M****i s.r.l. (rappresentata e difesa dallavv. R****O R****I F****O, come da mandato allegato al ricorso monitorio) OPPOSTA * * * * * * * I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla M****i s.r.l. per il pagamento di euro 12.540,00 oltre accessori che assume dovuto dal Condominio di via x x x x x x x x x n.129 in Taranto in virtù dell’atto di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti (nonché dal Condominio di C.so Italia n.238, altro interessato) il 20.12.18, a definizione del procedimento esecutivo intrapreso dalla società, e dall’opposizione alla relativa ingiunzione (la n.1550/19 del 30.8.2019) proposta dall’intimato Condominio, il quale contesta l’esistenza del debito, in quanto il titolo transattivo posto a base dell’avversa pretesa era stato caducato a seguito del recesso manifestato dai condomini nelle riunioni assembleari del 10.4 e 20.6.19 ed era in ogni caso viziato (per derivazione) dall’invalida volontà assembleare dell’altro Condominio partecipante all’accordo; contesta, in ultimo, gli interessi addebitati, in assenza dei presupposti soggettivi richiesti dal d.lgs. n.231/02. La M****i chiede il rigetto dell’opposizione, deducendo che le iniziative condominiali sono inconferenti ed inopponibili alla deducente, le cui ragioni sono cristallizzate nel documento contrattuale; che gli interessi moratori, in difetto di precise indicazioni in decreto ingiuntivo, devono intendersi riconosciuti nella misura legale (e così richiesti all’altro condebitore). * * * * * * * L’opposizione (sui temi d’indagine ritualmente introdotti) va rigettata. Il credito della M****i deriva dall’accordo transattivo perfezionato con i due consessi condominiali (vagliato positivamente nelle riunioni assembleari del 5.4.18 e de l 10.12.18) e trasfuso nella conciliazione giudiziale del 20.12.18, che obbliga, tra latro, il Condominio opponente al pagamento di euro 18.810,00 per l’acquisizione dell’altrui impianto di smaltimento, montante da versare in tre tranches di euro 6.270,00 con scadenza a fine aprile, maggio e giugno 19. Il Condominio, di contro, ritiene che non sia maturata alcuna obbligazione perché l’accordo stilato a monte sarebbe venuto meno a seguito della voluntas poenitendi manifestata dai condomini. L’assunto è infondato. L’assemblea condominiale nella riunione del 10.4.19 non poteva auto annullare la delibera zione (validamente) formatasi circa un anno prima né quella tenutasi il 20.6.19 poteva ratificarne l’operato e disporre il recesso dalla transazione in parola. È evidente che tali iniziative si pongono in contrasto con il dettato de llart.1137 c.c. e, di riflesso, con l’attitudine esecutiva delle delibere (ormai) vincolanti per tutti i condomini, nonché con le regole poste dagli artt.1372 -1373 c.c. in ambito negoziale, che consentono il recesso unilaterale dal contratto (qual è l’intesa transattiva) solo a de terminate condizioni. Le delibere, per tanto, sono radicalmente inefficaci ed inopponibili alla Società, legittimata ad azionare il titolo contr o il debitore moroso nel pagamento delle prime due rate scadute. L’opponente ritiene poi che la transazione sia irrimediabilmente viziata di invalidità per irregolare manifestazione del consenso (assembleare) da parte dell’altro condominio partecipante all’accordo. L’assunto è privo di pregio perché l’opponente non è legittimato, neanche incidenter, a far valere l’invalidità assembleare (che i condòmini interessati non hanno sollevato, nei termini di legge). Quanto all’ultimo punto in discussione, riguardante gli accessori, va osservato che la M****i ha domandato, in via alternativa, gli interessi ex d.lgs. n.231/02 o al tasso legale. Il giudice del monitorio si è limitato a riconoscere gli interessi come in domanda; è pertanto opportuno precisare che gli interessi di mora devono intendersi al tasso legale (non sussistendo i requisiti di specialità).

4 Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così statuisce: – rigetta l’opposizione proposta dal Condominio di via xxxxxxn.129 in Taranto, come rappresentato, e per l’effetto lo condanna a rifondere alla M****i s.r.l. le competenze di lite, che liquida in euro 2.100,00 oltre accessori come per legge.

Taranto, 21 .02.2022

IL GIUDICE

(dott. Antonio Attanasio)

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