Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
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21.07.2016 – Milano – Gentile

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9860/2015
tra
S.P.A.
-Parte attrice
CONDOMINIO DI 11 MILANO
-Parte convenuta contumace

Oggi, 21 luglio 2016, ad ore 9.30, innanzi al Giudice, dott.ssa Ilaria Gentile, sono
comparsi:
per S.P.A. l’avv. Attilia FRACCHIA,
per CONDOMINIO di di MILANO, contumace, nessuno
compare.
E’ presente il dott. Alessandro CAPPAI per il tirocinio formativo ex art. 73 d.l.
21.06.2013 n. 69 (come conv. in l. 9.08.2013 n. 98, mod. dal d. 90/14, conv. in l. 114/14).
Preliminarmente l’avv. FRACCHIA dà atto di avere depositato in via telematica copia
dell’ordinanza ingiuntiva notificata, nel termine assegnato ed altresì esibisce l’originale
della stessa.
Il Giudice, verificata la conformità della copia dimessa in via telematica all’originale
esibito, invita la Difesa di parte attrice a precisare le conclusioni.
La parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente di
seguito riprodotto:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contraris reiectis,
1.- confermare con sentenza l’ordinanza d’ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale nei confronti del Condominio di Milano non opposta
dal Condominio e divenuta definitiva;
2.- condannare il convenuto al risarcimento degli ulteriori danni ex artt. 1218 e 1224 2°
comma c.c., nella misura di complessivi € 948,00 (docc.4-5-6), oltre ad interessi ex art.
1284 n. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
3.- condannare il Condominio alla rifusione di spese ed onorari del presente giudizio,
oltre a rimborso forfetario spese generali oltre ad oneri previdenziali.”
Altresì, l’Attrice discute oralmente riportandosi all’atto di citazione ed alla memoria
conclusionale dimessa ed a tutto quanto verbalizzato.
Firmato Da: MINIERI MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ffe5a – Firmato Da: GENTILE ILARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b40b
Sentenza n. 9205/2016 pubbl. il 21/07/2016
RG n. 9860/2015
Repert. n. 7478/2016 del 21/07/2016
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con
lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della
decisione; la sentenza sottoscritta dal Giudice con firma digitale, è allegata al presente
verbale di udienza.
il Giudice
dott.ssa Ilaria Gentile
Firmato Da: MINIERI MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ffe5a – Firmato Da: GENTILE ILARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b40b
Sentenza n. 9205/2016 pubbl. il 21/07/2016
RG n. 9860/2015
Repert. n. 7478/2016 del 21/07/2016
N. 9860/2015 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Undicesima CivileIl Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE; ha
pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies cpc la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9860/2015 R.G. in data 19.02.2015,
promossa
da
S.P.A., corrente in Cusago (MI), via Volta 8, C.F. e P. IVA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Attilia FRACCHIA e con essa elettivamente domiciliata
in Milano, piazza Imperatore Tito n. 8, presso e nello studio del detto Difensore, giusta
procura speciale alle liti ed elezione di domicilio a margine dell’atto di citazione;
-Attrice contro:
CONDOMINIO DI MILANO corrente ivi, in persona
dell’amministratore pro tempore, di seguito, per brevità: “CONDOMINIO”,
-Convenuto contumace-


OGGETTO: somministrazione.


CONCLUSIONI DELL’ATTRICE: come da verbale odierno.


FATTO E DIRITTO

  1. Allegazioni delle parti
    ha evocato in giudizio il CONDOMINIO, deducendo: l’Attrice
    effettua forniture di riscaldamento, installazione di apparecchiature per il riscaldamento,
    conduzione, assistenza e manutenzione dei relativi impianti; la stessa ha concluso con il
    convenuto un contratto di gestione a megawatt per il riscaldamento; il 3.09.2012;
    subentrato un nuovo amministratore del CONDOMINIO, questi ha intimato
    immediatamente la disdetta del contratto con raccomandata del 15.11.2013; nonostante i
    Firmato Da: MINIERI MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ffe5a – Firmato Da: GENTILE ILARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b40b
    Sentenza n. 9205/2016 pubbl. il 21/07/2016
    RG n. 9860/2015
    Repert. n. 7478/2016 del 21/07/2016
    numerosi solleciti dell’Attrice, il Convenuto non ha pagato le forniture del riscaldamento
    perciò, non riuscendo ad ottenere un adempimento spontaneo, il 6.2.2014
    ha promosso una procedura di mediazione dinanzi all’organismo ICAF
    di Milano, allo scopo di non gravare il Condominio di troppe spese di contenzioso;
    ricevuta la convocazione, il Condominio, tramite il suo legale, non ha partecipato al primo
    incontro, adducendo l’errata notifica della convocazione e comunicando che si era
    provveduto ad un primo parziale acconto di € 4.600,00 da imputare quale pagamento a
    saldo della fattura n. 133433 (€ 3.194,26) ed acconto (€ 1.405,74) sulla fattura n. 134658;
    l’organismo di mediazione ha proceduto ad una nuova convocazione e, nell’incontro
    tenutosi, non si è riusciti a pervenire ad una soluzione bonaria, in quanto l’amministratore
    ha dichiarato di partecipare all’incontro al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di
    legge, come da verbale allegato sub doc. 3, tale fallito tentativo di mediazione ha
    comportato costi per l’Attrice pari ad € 410,00 oltre a € 538,00 di assistenza legale;
    trascorso un anno dal tentativo senza che il Condominio abbia estinto i propri debiti, la
    Convenuta è ancora debitrice di € 4.385,04 per sorte capitale, credito portato dalle fatture
    nn. 140904/2014 e 143277/2014, nonché degli interessi di ritardato pagamento sulle
    fatture pagate in ritardo, che ammontano ad € 739,41, oltre agli ulteriori interessi al tasso
    convenzionale sulla sola sorte capitale dalla data della domanda al saldo; ancora,
    l’Attrice ha diritto al risarcimento, ex art. 1224 co. 2 c.c., per il maggior danno, che
    consiste nell’essere stata costretta a rivolgersi al legale per essere assistita nel
    procedimento di mediazione, al quale ha dovuto pagare i relativi onorari professionali per
    l’opera prestata e per aver dovuto altresì sostenere i compensi dell’ICAF; dal combinato
    disposto degli artt. 1218 e 1224 c.c. chiede il risarcimento, a titolo di maggior danno,
    documentalmente provato, dei costi della mediazione, pari ad € 410,00, e delle spese
    legali subite per € 538,00.
    Il Condominio non si è costituito onde è stato dichiarato contumace, previa verifica della
    regolarità della notifica.
    Il 03.02.2016 il G.U. ha accolto l’istanza relativa ed emesso ordinanza di ingiunzione per
    l’importo preteso per capitale ed interessi, ritualmente notificata al contumace e dichiarata
    esecutiva il 28.04.2016.
  2. Decisione
    All’esito della notifica dell’ordinanza ingiunzione al contumace, ritualmente avvenuta in
    data 16.02.2016 a mani dell’amministratore del CONDOMINIO convenuto, la detta
    ordinanza è divenuta definitivamente esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt.
    186 ter e 647 cpc, onde è passata in giudicato.
    La domanda di conferma della detta ordinanza-ingiunzione va, pertanto, accolta.
    Quanto alla pretesa dell’Attrice, diretta alla condanna del CONDOMINIO al pagamento
    delle spese stragiudiziali di cui alla procedura di mediazione avviata ed espletata
    dall’Attrice, senza esito, la domanda attorea è fondata.
    Difatti, va innanzi tutto osservato che l’Attrice ha fornito prova documentale
    dell’espletamento della procedura di mediazione nonché di avere all’uopo assunto i
    corrispondenti obblighi di pagamento e conseguenti esborsi, pari, al netto di IVA, a
    Firmato Da: MINIERI MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ffe5a – Firmato Da: GENTILE ILARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b40b
    Sentenza n. 9205/2016 pubbl. il 21/07/2016
    RG n. 9860/2015
    Repert. n. 7478/2016 del 21/07/2016
    complessivi € 948,00, di cui € 410,00 per compenso dell’organismo di mediazione (€
    50,00 + € 360,00) ed € 538,00, per assistenza legale (docc. 4, 5 e 6 fasc.
    Altresì, circa il nesso causale tra esborsi per la procedura di mediazione ed
    inadempimento del CONDOMINIO Convenuto, il Tribunale osserva che la procedura di
    mediazione, facoltativa per la presente controversia, avviata dall’Attrice prima
    dell’introduzione della lite, benché non obbligatoria per legge, era tuttavia maxime
    opportuna, in quanto, in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo
    le parti, incluso lo stesso debitore, di evitare i costi ed i tempi del presente giudizio, poi
    necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione del CONDOMINIO
    nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso; dunque, il
    procedimento di mediazione era a beneficio dello stesso debitore, a tacere della deflazione
    del carico giudiziario.
    In definitiva, in quanto lo strumento della mediazione era obiettivamente funzionale ad
    evitare -con minimi costi per il convenuto- il presente giudizio nell’interesse di entrambe
    le parti e del sistema Giustizia, si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il
    recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore.
    Il CONDOMINIO va dunque condannato al risarcimento del maggiore danno, ex artt.
    1218 e 1224 co. 2 cc, per le spese inerenti la procedura di mediazione esperita, che
    ammontano ad € 948,00, come risultante dai docc. 4,5 e 6.
  3. Spese del processo
    Le spese del processo seguono la soccombenza non essendo emersi ex actis elementi
    idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite ex art.91 e ss cpc: il
    CONDOMINIO va dunque condannata a pagare le spese della lite dell’Attrice.
    Le spese di si liquidano in relazione al valore della controversia,
    desumibile dall’entità delle somme effettivamente attribuite alla parte vittoriosa
    (comprese nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00); nella specie, tenuto
    conto delle spese per compenso e spese vive, ed accessori, già liquidate nell’ordinanzaingiunzione (titolo confermato dalla presente sentenza), risulta equo e congruo applicare i
    parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
    pari a complessivi € 1.617,50 per compenso, oltre € 42,16 per rimborso spese vive
    (documentate ex actis) ulteriori rispetto a quelle giù liquidate nell’ordinanza-ingiunzione,
    oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e
    come dovuti in ragione del regime fiscale dell’Attrice.
    P. Q. M.
    il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda,
    istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
    accoglie
    integralmente le domande attoree; per l’effetto, letti gli artt. 186 ter e 647 cpc
    conferma
    l’ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., emessa dal Tribunale nei confronti del
    CONDOMINIO DI MILANO DI all’udienza del
    Firmato Da: MINIERI MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ffe5a – Firmato Da: GENTILE ILARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b40b
    Sentenza n. 9205/2016 pubbl. il 21/07/2016
    RG n. 9860/2015
    Repert. n. 7478/2016 del 21/07/2016
    IL
    3.02.2016, n. 4624/2016 rep., notificata il 16.02.2016 e non opposta nel termine, già
    dichiarata esecutiva all’udienza del 28.04.2016 ;
    condanna
    il CONDOMINIO DI MILANO al risarcimento degli
    ulteriori danni ex artt. 1218 e 1224 co. 2 c.c., per spese di mediaz ione, nella misura di €
    948,00, oltre interessi ex art. 1284 n. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
    letti gli artt. 91 e ss cpc,
    condanna
    CONDOMINIO DI MILANO a pagare a favore di
    S.P.A., a titolo di pagamento integrale delle spese del processo, la
    somma di € 1.659,66, di cui € 1.617,50 per compenso ed € 42,16 per rimborso ulteriori
    spese vive ex actis (oltre quelle già liquidate nell’ordinanza ingiunzione), oltre 15% del
    compenso per rimborso spese generali forfettario, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti, in
    ragione del regime fiscale dell’Attrice.
    Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna, pronunciata a
    Milano il 21.07.2016 ex art. 281 sexies c.p.c., sottoscritta dal Giudice con firma digitale
    ed allegata al presente verbale di udienza.
    il Giudice
    dott.ssa Ilaria Gentile
    Firmato Da: MINIERI MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ffe5a – Firmato Da: GENTILE ILARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b40b
    Sentenza n. 9205/2016 pubbl. il 21/07/2016
    RG n. 9860/2015
    Repert. n. 7478/2016 del 21/07/2016

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