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21.07.2018 – Foggia – Depalma

TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1_ _ _/2017 promossa da:
G. C. – IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (C.F. 02………), con il patrocinio
dell’avv. Z. P. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA M. ………… FOGGIA presso il
difensore avv. Z. P.
ATTORE/OPPONENTE
contro
BANCA ………con il patrocinio dell’avv. L. L. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIALE
O….. FOGGIA presso il difensore avv. L. L.
CONVENUTO/OPPOSTO
B.P. e D. C. G. con il patrocinio dell’avv. Z. P. e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIALE
……………… FOGGIA presso il difensore avv. Z. P.
TERZI CHIAMATI
Il Giudice dott. Vincenzo Paolo Depalma, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del
5/07/2018 , ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che con ordinanza del 15.3.2018 veniva assegnato a parte opposta termine di 15 giorni per
l’attivazione della procedura di mediaconciliazione, in ragione della domanda riconvenzionale
spiegata nei confronti dei fideiussori del credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo
opposto; Considerato che tale termine risulta esser stato rispettato da parte convenuta, che ha
provveduto il 28.3.2018 ad attivare la procedura mediaconciliativa, omettendo tuttavia di convocare
per la detta procedura il debitore principale (opponente), nei cui confronti la procedura di
mediaconciliazione era stata già in precedenza effettuata con esito negativo. Rilevato che, tuttavia,
sia l’opposta che i terzi chiamati risultavano assenti all’incontro per la mediaconciliazione fissato
per il 27.4.2018; Ritenuto, quindi, che ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis, d. lgs. 28/2010 la
condizione di procedibilità della domanda dell’opponente deve ritenersi avverata; Ritenuto,
cionondimeno, che le condotte della Banca e dei terzi chiamati meritino sanzione ex art. 8, comma
4 bis, d.lgs. 28/2010, essendo ingiustificata la loro assenza all’incontro fissato per l’esperimento del
concreto tentativo di mediaconciliazione; Rilevato, a tal riguardo, che i terzi chiamati in causa non
adducevano alcuna giustificazione per la propria assenza, mentre parte opposta anticipava la propria
mancata partecipazione mediante una comunicazione parimenti priva di ragionevole giustificazione,
essendo stata espressa apoditticamente e contro lo spirito della legge la volontà contraria a qualsiasi
tipo di accordo volto a definire la questione. Ritenuto, in particolare, che la condotta della Banca
attrice non appare in alcun modo giustificabile, poiché in sede di mediaconciliazione, per ipotesi
astratta, si sarebbe potuta avanzare anche una proposta del tutto favorevole alla Banca, il cui rifiuto
“a priori” appare del tutto irragionevole e contrario allo spirito normativo, anche in considerazione
del fatto che proprio tale parte era stata onerata dal giudice all’attivazione della procedura di
mediaconciliazione “a pena di improcedibilità della domanda riconvenzionale”; Rammentando che
da tali condotte il giudice potrà desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., nonché elementi
utili per l’imputazione e quantificazione delle spese di lite; P.Q.M. 1) Condanna D.C. G. al
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il giudizio; 2) Condanna P. B. al versamento all’entrata del bilancio dello Stato
di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; 3) Condanna
il BANCA ……… al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; 4) Assegna alle parti termini ex art.
183, comma VI, all’uopo fissando l’udienza del 27.6.2019 per l’ammissione dei mezzi istruttori Si
comunichi. FOGGIA, 21/07/2018 Il Giudice dott. Vincenzo Paolo Depalma

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