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22.01.2022 – Roma – Cavallo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico Dr. Luigi Cavallo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1 grado iscritta al N. 37517 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2019, posta
in deliberazione all’udienza del 6 ottobre 2021, (con termini di legge alle parti per il deposito di
comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente Tra
Condominio di Via D.XXXXXX B.XXXX 51, in persona del suo Amm. re p.t. OPPONENTE
Sig. P.XXX T.XXXXX, elettivamente domiciliato in Roma, OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: All’udienza del 6 ottobre 2021, svolta a mezzo della cd trattazione scritta, le parti
Concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di Via D.XXXXXX B.XXXX 51 proponeva
opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale d.XXXXX in data 8 aprile 2019, e con cui gli
era stato ingiunto il pagamento, nei confronti del Sig. P.XXX T.XXXXX, della somma di euro 13.111,
84, oltre interessi e spese. Contestava l’opponente il credito azionato da controparte in sede
monitoria, nulla emergendo in tal senso dalla contabilità condominiale, anche tenuto conto dei
pagamenti effettuati negli anni 2011 – 2014 e privi di giustificazione; evidenziava poi le violazioni
commesse da controparte ex artt. 1129 e 1130 bis c.c., con conseguente alterazione del sinallagma
contrattuale e proposizione dell’eccezione ex art. 1460 c.c. Concludeva pertanto richiedendo la
revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio il Sig. P.XXX T.XXXXX, che contestava l’opposizione e concludeva
richiedendone il rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 6 ottobre 2021, svolta a mezzo della cd
trattazione scritta, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie
di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della domanda avanzata in sede monitoria,
il Sig. P.XXX T.XXXXX ha posto gli importi ancora dovuti dall’opponente nei suoi confronti, quale
amministratore del condominio, a titolo di compenso maturato per gli anni dal 2011 al 2015; in
particolare, in sede monitoria, l’opposto ha prodotto, fra l’altro, le fatture emesse e la relazione
redatta dal consulente tecnico nominato dall’Organismo di Mediazione e di Conciliazione cui la
medesima parte si era rivolta. Deve quindi ritenersi come, attesa la produzione effettuata, le
censure dell’opponente in ordine all’insussistenza dei requisiti previsti ex lege per l’emissione del
decreto non debbano essere condivise, e ciò tenuto conto dell’illustrata prova scritta posta a base
della richiesta in sede monitoria. Chiarito ciò, si deve rilevare che la consulenza tecnica disposta in
sede di mediazione e volta alla verifica della regolarità contabile di tutte le gestioni, sia ordinarie
che straordinarie, condotte dal Sig. T.XXXXX, dall’ anno del suo conferimento di incarico quale
amministratore di condominio fino alla cessazione, ha concluso affermando la regolarità contabile
delle gestioni, evidenziando come il credito ancora vantato dall’ opposto in relazione ai propri
compensi e alle anticipazioni effettuate, risulta pari alla cifra di euro 13.112,00.
Nella relazione, in particolare, il consulente nominato evidenzia di aver esaminato tutta la
documentazione fornita dall’ attuale amministratore del condominio opponente, come ad esempio
fatture, contabili di pagamento, estratti conto, corrispondenza e riepiloghi contabili, rilevando che la
regolarità contabile emerge dallo studio condotto sui bilanci consuntivi e sulle situazioni contabili
ufficiali, procedendo poi al riordino, anno per anno e gestione per gestione, dei vari documenti e
contabili di pagamento, e pervenendo alla completa ricostruzione di tutti i libri di cassa, tranne
quello relativo alla gestione 2006 – 2007.
Ha evidenziato il consulente che il confronto analitico, anziché a campione, delle entrate e delle
uscite rilevate nei libri cassa con le entrate ed uscite delle situazioni contabili relative alle
medesime gestioni e annualità ha consentito di verificare la regolarità contabile delle gestioni
ordinarie dal 2007/2008 al 2015, come anche di quelle relative al riscaldamento e ai lavori
straordinari.
A fronte di ciò, le censure dell’ opponente e le formulate deduzioni circa la non corretta tenuta della
contabilità, in riferimento a movimentazioni di spese prive di giustificazioni o a irregolarità compiute
nella tenuta della contabilità, non devono essere condivise, tenuto conto che le conclusioni del
consulente venivano raggiunte a seguito della disamina della documentazione prodotta dal
medesimo condominio e che l’ indagine, per come chiarito, è stata condotta con un confronto
analitico, e non a campione, delle entrate ed uscite rilevate nei libri di cassa con quelle delle
situazioni contabili relative alle medesime gestioni ed annualità. Inoltre, nei casi in cui il consulente
ha evidenziato di aver riscontrato carenze documentali o differenze tra la situazione contabile
ufficiale e quanto riscontrato nel libro cassa, come per la verifica delle gestioni riscaldamento 2007

  • 2008 e 2009 – 2010, è stata richiesta ulteriore documentazione e, alla luce di quanto prodotto, è
    stata affermata la regolarità contabile anche delle dette gestioni.
    A ciò deve aggiungersi che del tutto generiche risultano essere le contestazioni avanzate in sede
    di atto di citazione in opposizione alle risultanze della consulenza disposta nel procedimento di
    mediazione, anche tenuto conto della metodologia seguita dal consulente, per come ivi illustrata, e
    dello Studio della documentazione, in sede di indagini peritali, depositata e fatta pervenire dall’
    attuale amministratore del condominio.
    In quest’ottica, peraltro, il consulente ha affermato che, ai fini della determinazione dei compensi
    dell’amministratore, è stata in via preliminare determinata la somma dovuta per ogni gestione
    attraverso l’ analisi dei relativi bilanci consuntivi, che erano stati regolarmente approvati con
    delibera dall’assemblea dei condomini, come rilevato dal libro verbali; successivamente, il
    consulente ha provveduto a verificare la spettanza delle somme in questione attraverso l’analisi
    delle movimentazioni finanziarie rilevate tramite i libri di cassa e le movimentazioni dei conti
    correnti intestati al condominio, forniti dalle stesse parti, utilizzando poi il medesimo criterio per la
    determinazione delle anticipazioni effettuate dall’opposto nei confronti del condominio. Il
    consulente ha pertanto concluso quantificando, all’esito della completa e attenta disamina della
    documentazione esaminata, in complessivi euro 13.112, 00 l’importo ancora dovuto in favore del
    Sig. T.XXXXX a titolo di compensi maturati per le gestioni ordinaria e riscaldamento, oltre che per
    le anticipazioni effettuate.
    A ciò consegue come le censure dell’opponente, anche riguardanti l’inadempimento di controparte
    alle obbligazioni sullo stesso gravanti, sulla base del complesso degli elementi introdotti in giudizio,
    non debbano essere condivise e che l’avanzata opposizione debba essere rigettata.
    In ultimo, sul punto, occorre evidenziare che la relazione redatta da un consulente tecnico nel
    corso di un procedimento di mediazione che si concluda senza accordo può essere prodotta nel
    successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza in virtù di
    un equilibrato contemperamento fra l’esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di
    mediazione e quella di economicità ed utilità delle attività che si compiono nel corso e all’ interno di
    tale procedimento (in questo senso Trib. Roma 17 marzo 2014); a ciò deve aggiungersi, per come
    precedentemente evidenziato, che la consulenza risulta redatta sulla base della documentazione
    fornita anche dal condominio e che, a fronte dell’indagine compiuta e della metodologia seguita, la
    stessa merita di essere pienamente condivisa, anche tenuto conto, per come già rilevato, delle
    contestazioni formulate e degli elementi di prova introdotti da parte opponente nella presente sede
    a sostegno delle doglianze formulate. Peraltro, all’esito delle conclusioni della consulenza, del tutto
    irrilevante risulta essere la richiesta di modifica e/o revoca dell’ordinanza ammissiva dell’ istanza
    ex art. 210 c.p.c., per come formulata da parte opposta nella propria memoria ex art. 183, sesto
    comma, n. 2 c.p.c., tenuto conto, avuto riguardo anche alle illustrate risultanze della consulenza,
    che l’opponente non ha tempestivamente contestato la nomina del Sig. T.XXXXX quale proprio
    amministratore in relazione agli anni oggetto della richiesta formulata in sede monitoria. A. luce
    delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, l’avanzata
    opposizione deve pertanto essere rigettata. Deve poi essere rigettata l’avanzata domanda ex art.
    96 c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia,
    anche in relazione al necessario elemento soggettivo. Le spese di lite, liquidate come in
    dispositivo, seguono la soccombenza.
    PQM
    Il Tribunale d.XXXXX, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
    così provvede:
    i. Rigetta l’opposizione;
    ii. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposto, liquidate
    in complessivi euro 2.970,00, di cui euro 650,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase
    introduttiva, euro 820,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre
    accessori come per legge.
    Così deciso in Roma il 22 gennaio 2022
    Giudice Unico Dr. Luigi Cavallo

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