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22.05.2018 – Velletri – Casaregola

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
II Sezione civile in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Casaregola ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. omissis/2016 R.A.C. promossa da XYZ ABC
OGGETTO: azione ex art. 2033 c.c.
ATTORE – –
CONVENUTA
dando lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione, di seguito riportati, ex art. 281-sexie.s. c.p.c.: La pretesa azionata è improcedibile e tale va
dichiarata, stante l’assenza dell’attore di persona all’incontro fissato dall’organismo di mediazione adito a
seguito dell’ordinanza resa all’udienza del 13.4.2017, in assenza di una valida procura speciale esibita al
mediatore e menzionata nel verbale dell’incontro. Invero, se a norma dell’art. 5 comma 2bis D. Lgs. 28/2010,
come modificato dall’art. 84 D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013, “la condizione si considera avverata se il
primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”, è necessario che a detto incontro
partecipino le parti, atteso che in difetto di partecipazione nessun accordo può essere raggiunto. Ne
consegue che quella interessata ad assolvere la condizione di procedibilità ha l’onere di parteciparvi non
solo per ricevere dal mediatore le informazioni circa la funzione e le modalità del procedimento di
mediazione, ma anche per esprimere le proprie determinazioni in merito alle questioni oggetto di lite. Tanto si desume dal dettato dell’art. 8 comma I, che recita: “Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.” Conseguentemente, nel caso che ci occupa, l’assenza dell’attore al primo incontro con il mediatore impone di ritenere non avverata la condizione di procedibilità, non potendosi ritenere che egli sia stato rappresentato dallo stesso Avv. in virtù della procura con firma autenticata dallo stesso difensore allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., sia perché occorre la procura notarile conferita per ragioni di oggettiva impossibilità a presenziare all’incontro, sia in quanto questa deve essere menzionata nel processo verbale dell’incontro come fonte dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti al difensore che sia nominato quale procuratore speciale. Orbene, poiché nel caso che ci occupa difettano la procura notarile e la menzione della stessa nel verbale di mediazione per dare contezza della presenza del difensore quale rappresentante sostanziale della parte opponente – si legge infatti che “il mediatore identifica le parti mediante i documenti esibiti in corso di validità allegati agli atti di procedura”, senza menzione alcuna della procura speciale – deve ritenersi non avverata la condizione di procedibilità di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria siccome concernente contratti bancari.
Né può invocarsi, in senso contrario, la disposizione dell’art. 8 comma 4bis – a tenore della quale dalla
mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116 comma II c.p.c., e condannarla al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio all’entrata del bilancio dello stato — riguardando questa soltanto la parte che non è onerata ex lege all’esperimento della mediazione. Invero, la funzione deflattiva assegnata dal legislatore all’istituto della mediazione postula che la parte che ha l’onere di instaurare il procedimento deve non solo avviarlo, ma anche parteciparvi personalmente al fine di rendere possibile il raggiungimento dell’accordo (v. in tal senso Trib. Firenze, sez. III. 21.4.2015; Trib. Reggio Emilia, 682/2017). La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000.00 di cui al D.M. 55/2014 in considerazione dell’attività concretamente svolta e della semplicità della definizione della controversia.
PQM
Il Tribunale di Velletri II Sezione civile in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria
Casaregola, definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara improcedibile la domanda; b)
condanna l’attore al pagamento delle spese processuali sostenute da controparte, liquidate in euro 7.795.00 per compensi, oltre accessori di legge.
Velletri, 22 maggio 2018 Il Giudice Dott.ssa Maria Casaregola

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