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22.12.2021 – Firenze – Guglielmi

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

nel procedimento iscritto al n. rg. XXX/2021 promosso da:

Ricorrente

Resistente

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 2.12.2021, letti gli atti ed esaminati documenti allegati:

– premesso che in tema di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo proposta in sede di opposizione al precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. detta norma non individua in modo rigido i presupposti della sospensione facendo generico riferimento alla necessità che ricorrano “gravi motivi”. Per giurisprudenza di legittimità e di merito tale clausola deve interpretarsi nel senso che l’esecuzione forzata del titolo possa danneggiare in modo grave il debitore (requisito del c.d. periculum in mora), senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell’opposizione, e la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell’opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall’opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell’opposizione;

-ritenuto dunque che, nella fattispecie, i gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell’esecuzione provvisoria del titolo debbano quindi essere ricollegati sia all’ingiusto danno che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall’inizio dell’esecuzione per la quale è stato notificato atto di precetto, sia alla valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell’opposizione;

– considerato che, nel caso, ad esame in questa sede necessariamente sommario degli atti, si ritiene sussistano i gravi motivi di cui all’articolo 615, co. 1 c.p.c. per i segue ti motivi:

-vuoi perché quanto al fumus boni iuris il contro credito opposto in compensazione dall’opponente XXXX fondato sul  medesimo  titolo  esecutivo  qui  in discussione appare prima facie in buona sostanza pari alla somma precettata nonché certo, liquido ed esigibile trovando  ragione  nelle distinte  dimesse in atti –  non contestate – afferenti le spese da questi sostenute per il mantenimento della figlia YYYY con particolare riferimento per gli anni 2019 – 2021 alla retta universitaria annuale ed ai canoni di locazione dell’appartamento di ZZZZ di sua residenza trattandosi di spese per ricorrente definizione giurisprudenziale rientranti in quelle di mantenimento ordinario perché abitudinariamente affrontate per i figli (cfr. tra le altre Cass. civ. sent. n. 620 /2009 – 23411/2009);

– vuoi perché quanto all’ulteriore requisito del periculum in mora ogni qual volta i motivi dell’opposizione, vagliati alla stregua della sommaria cognitio cautelare, siano valutati come verosimilmente fondati, questo possa essere ritenuto in re ipsa con – conseguente necessità di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo (o, analogamente, l’esecuzione, in caso di istanza ex art. 624 c.p.c.) per evitare il definitivo ed irreparabilè sacrificio del diritto del debitore di poter ottenere l’inibizione della stessa esecuzione attraverso il legittimo esercizio delle azioni riconosciutegli dagli artt. 615 e 624 c.p.c.;

-ritenuto che:

-appropriate opzioni di soluzione bonaria della lite, anche considerato il concreto oggetto della controversia possono scaturire in sede di mediazione ex d.lgs. 28/2010, in presenza di un terzo, imparziale, professionista facilitatore della risoluzione stragiudiziale della lite;

-in sede di mediazione, le parti grazie all’attività professionale del mediatore -terzo, imparziale, facilitatore della lite-possono individuare ipotesi di soluzione concordata della lite che soddisfino i concreti interessi di entrambe le parti;

-tale soluzione è preferibile alla luce di un principio di economia processuale oltre che maggiormente compatibile con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.;

-lo stato attuale del processo, fondato solo sugli atti introduttivi, favorisce una composizione extragiudiziale della lite;

P.T.M.

– accoglie l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo esecutivo con riferimento all’atto di precetto di cui è causa del 12.5.20XX e per l’effetto ne sospende l’efficacia esecutiva;

– dispone che le parti esperiscano tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico dell’attore opponente entro il termine di 15 dalla comunicazione della presente ordinanza;

-rende notocon riferimento a detto procedimento di mediazione che:

  1. l’esplicito riferimento operato dall’art. 8 del d.lgs. 28/2010 alla circostanza che “al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l‘assistenza dell’avvocato” implica la necessaria comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l’ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri; che, pertanto, mentre certamente soddisfa il dettato legislativo l’ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società oppure di delega del contitolare del diritto, al contrario il mero transeunte impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe invece comportare piuttosto un rinvio del primo incontro;
  2. il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2 (su disposizione del giudice) del d.lgs. 28/10 (e succ. mod.), è da ritenersi obbligatorio, essendo previsto a pena di impro9edibilità dell’azione;
  3. in tal caso le parti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.lgs. 28/2010, possono esprimersi sulla possibilità – vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima – e non sulla volontà di procedere; in tale ultimo caso si tratterebbe invece di tentativo facoltativo rimesso al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans della norma e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflativa;
  4. in considerazione della specifica materia oggetto della lite, le parti potranno fare espressa richiesta all’organismo affinché venga incaricato un mediatore competente nella materia;
  5. le parti potranno, inoltre, chiedere all’organismo, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lgs. 28/201O, che venga nominato un mediatore ausiliario nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche; 
  6. l’eventuale consulenza tecnica acquisita in corso di mediazione potrà essere prodotta nel presente giudizio;

avvertendo che:

a) il mancato esperimento del procedimento di mediazione è sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010);

b) la mancata partecipazione senza giustificato motivo è sanzionata con la condanna/ al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010);

c) il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.;

d) il comportamento delle parti in relazione all’avveramento della condizione di proced’lbilità potrà essere valutato dal giudice per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c. in caso d. trasgressione dei doveri di cui all’art. 88 c.p.c., nonché per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.; 

e) in caso di rifiuto della proposta del mediatore interamente o parzialmente corrispondente al provvedimento che definisce il processo, il giudice potrà applicare l’art. 13 d.lgs. 28/2010 e le conseguenze ivi previsti in punto di spese. 

RINVIA/la causa all’udienza del 28.XX.2022 h.10.00 al fine di verificare l’esito della mediazione, riservati i diritti di prima udienza ex art. 183 c.p.c…

INVITA le parti a comunicare con formula sintetica (accordo/non accordo) l’esito della mediazione con nota da depositare in Cancelleria almeno 1O gg prima dell’udienza. La nota dovrà contenere informazioni in merito:

  1. all’eventuale mancata fattiva partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo;
  2. agli eventuali motivi di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione;
  3. con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore ai sensi dell’art. 11 lgs. 28/2010;

DISPONE infine che a cura della parte attivante il procedimento di mediazione, copia della presente ordinanza sia trasmesso altresì al mediatore.

Si comunichi.

Firenze 22.12.2021.

Il giudice

Dott. Stefano GUGLIELMI

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