REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Luperini ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n._____ con l’avv.____ – parte attrice contro ___SPA con l’avv.____ – parte convenuta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti con riguardo all’odierna udienza cartolare
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
Il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone normativo dettato dagli art. 132 comma 4 cpc e 118 disp. att. cpc i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi. Detto canone redazionale è stato del resto ribadito (omissis…, ndr). I. Di conseguenza il giudicante si limita a rilevare che nel caso di specie, alla prima udienza del 4 febbraio 2020, concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto, la causa veniva mandata in mediazione ex art. 5 co.2 d.lgs. 28/2010 con termine di 15 giorni pre la presentazione della relativa domanda.
Nessuna delle parti provvedeva ad instaurare, nel termine assegnato, il procedimento di mediazione. Alla successiva udienza del 30.06.2020, celebratesi con trattazione scritta, veniva rilevato il mancato esperimento della disposta mediazione.
La causa viene dunque per la decisione. Orbene, ai sensi di quanto dispone il novellato 2 comma dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010 “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.” Il d.lgs 28/2010 si limita dunque a rilevare che l’attivazione della mediazione delegata è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, senza tuttavia individuare le conseguenze dell’inosservanza dell’ordine del giudice.
In ipotesi quale quella in esame, secondo l’opinione giurisprudenziale che si ritiene di convididere (Trib. Torino, sez. I, 22 luglio 2019 n.3670;Cfr Cass. Civile, Sez III, n.24629/2015; Trib. Bologna sentenza 08.03.2019 n. 769; Trib. Roma, 02/10/2017), qualora si verta in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda che diviene improcedibile è la domanda formulata con l’atto di citazione in opposizione (ed eventualmente con la comparsa di risposta o con comparse di terzi) e, conseguentemente, in ossequio ai principi processuali propri di tale procedimento speciale, ai quali del resto la normativa in tema di mediazione non deroga espressamente, nel caso di improcedibilità del giudizio di opposizione, come nel caso di relativa estinzione, gli effetti del decreto ingiuntivo vengono definitivamente a consolidarsi (art. 653 cpc).
Opinare diversamente, ritenere cioè la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo, si porrebbe infatti in contrasto rispetto alle regole processuali proprie del sito, in quanto si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventualmente rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.
Peraltro, sul piano degli effetti concreti, ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello, deflattivo per il sistema giudiziario , che l’istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo ad una parte (l’opposto) che già è munita di un titolo (il decreto ingiuntivo) che si consolida in caso di estinzione del giudizio e che può ritenersi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l’altra parte (l’opponente), non si dimostri più interessata alla prosecuzione della lite, come spesso del resto avviene in caso di opposizioni dilatorie, in seguito alla revoca del decreto opposto per l’inosservanza dell’onere di attivare la mediazione, con tutta probabilità la causa di merito verrebbe riproposta, con aggravio del sistema giudiziario.
In ragione di quanto sopra, il presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.____/2019 emesso dall’intestato Tribunale di Firenze in data 26.09.2020 va dichiarato improcedibile; l’improcedibilità della presente opposizione comporta la definitiva cristallizzazione e passaggio in giudicato del predetto decreto ingiuntivo.
II. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., sulla base del valore indicato negli atti introduttivi, tenuto conto dell’attività espletata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società_____srl nei confronti della società____ spa, così provvede:
– da attò del mancato avvio della mediazione;
– dichiara improcedibile l’opposizione;
– condanna la società attrice opponente, nella persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in favore della società opposta, nell’importo di 4.000,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese 15% iva e Cap se ed in quanto dovuti.
Sentenza resa esecutiva ex art. 281 sexies cpc pubblicata mediante lettura all’esito della camera di consiglio virtuale ed allegazione al verbale di udienza a trattazione scritta.
Verbale chiuso alle ore 13.15
Firenze, 23 marzo 2021
Il Giudice dott. Sabrina Luperini