Necessità, in caso di mediazione delegata, di esplicitare correttamente l’oggetto della istanza che deve coincidere con l’oggetto del giudizio.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
terza sezione civile
Il giudice dottor Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Società —-
contro
Banca ——-
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16 giugno 2016
motivi della decisione
– rilevato che alla scorsa udienza la società attrice, a riscontro delle specifiche sollecitazione di questo giudice, ha promosso il procedimento di mediazione in relazione ai fatti per cui è causa;
tale distanza non individua però le ragioni della pretesa di parte attrice, come richiesto dall’articolo 4, 2 decreto legislativo 28/2010;
– infatti nel riquadro, in essa presente e destinato a descrivere l’oggetto della domanda, risulta scritto testualmente “vedi lettera studio (…) senza ulteriori precisazioni”;
– che tale generica dicitura non consente di stabilire se la lettera colà richiamata corrisponde a quella prodotta, unitamente all’istanza di mediazione, e che risulta essere stata inviata alla banca convenuta, e abbia quindi attinenza alla materia del contendere (azione di ripetizione somme, corrisposte a titolo interessi usurari, spese, competenze, commissione di massimo scoperto);
– che pertanto deve escludersi che il procedimento di mediazione sia stato utilmente esperito e che la condizione di procedibilità sia stata realizzata;
PQM
assegna le parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare istanza di mediazione
rinvia la causa udienza il 10 novembre 2013 alle ore 9:30.
Così deciso in Verona il 23 giugno 2016
Il Giudice
dr. Massimo Vaccari