LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
VII Sezione Civile (già III Bis)
nelle persone dei Magistrati:
dott. Stefano Chiappetta Presidente
dott. Erminia Baldini Consigliere rel.
dott. Giorgio Sensale Consigliere
riuniti in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 3424/2017 R.G.
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LA CORTE D’APPELLO sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 16.11.2017;
esaminati gli atti di causa;
rilevato che l’appellante, con dichiarazione telematica del 16.11.2017, ha rinunciato alla istanza formulata nell’atto di appello ex art. 283 c.p.c.; che pertanto va dichiarato non luogo a provvedere sulla predetta istanza;
osservato che, a norma dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013), anche il giudice d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione quale strumento di composizione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili (e ciò anche a prescindere dallo svolgimento della mediazione obbligatoria nel primo grado di giudizio);
? ritenuto che, sulla scorta dei criteri orientativi di valutazione innanzi indicati, e anche in considerazione dei tempi prevedibilmente lunghi occorrenti per la pronuncia della sentenza definitiva a causa del rilevante carico di lavoro gravante su questa Sezione, sia opportuno disporre l’esperimento del predetto procedimento in relazione alla presente controversia, in modo da offrire alle parti la possibilità di usufruire di uno spazio di dialogo al fine di ricercare, con l’assistenza di un mediatore qualificato, in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione, un equo, adeguato e sollecito contemperamento dei loro contrapposti interessi;
? rilevato, in proposito:
-che l’eventuale soluzione conciliativa potrà risultare vantaggiosa per tutte le parti anche dal punto di vista economico e fiscale, alla luce della disciplina di favore dettata dagli artt. 17 e 20 D.Lgs. cit.;
-che, qualora l’esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda (anche per disposizione del giudice, come nel caso di specie), all’organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 76, D.P.R. n. 115/2002; -che, per di più, nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso spetta al predetto organismo, dovendo le parti farsi carico delle sole spese di avvio del procedimento di mediazione (art. 17, co. 5-bis e co. 5-ter, D.Lgs. cit.);
? precisato, infine: – che, per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione dovrà necessariamente svolgersi con la presenza personale di tutte le parti del processo, munite ciascuna dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo; pertanto, dovranno essere chiamate in mediazione anche le parti eventualmente rimaste contumaci, mediante comunicazione indirizzata personalmente con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (art. 8, comma 1, D.Lgs. cit.); -che tale presenza non potrà limitarsi a una comparizione meramente formale alla sessione introduttiva finalizzata alla informazione ad opera del mediatore, giacché la mancata (o irrituale) partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione disposto dal giudice, oltre ad incidere, secondo la più diffusa interpretazione giurisprudenziale, sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello, costituisce comportamento valutabile nel merito della causa e sanzionabile con la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. cit.); -che, anche in caso di mancato accordo, resta comunque in facoltà del mediatore formulare una proposta conciliativa; tale proposta sarà da lui in ogni caso formulata qualora le parti avanzino una concorde richiesta in tal senso e resterà valutabile in sede di regolazione delle spese processuali ove le stesse non vi aderiscano (artt. 11 e 13, D.Lgs. cit.);
-che, in caso di accordo, le parti potranno anche non comparire all’udienza di rinvio, in tal modo provocando l’estinzione del processo in base al meccanismo delineato dagli artt. 181, 307 e 309 c.p.c.; in caso di mancato accordo, esse potranno, invece, fissare a verbale la loro eventuale proposta conciliativa, al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della loro condotta processuale agli effetti degli artt. 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere sull’istanza formulata dall’appellante ex art.283 cpc; letto ed applicato l’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013:
1) dispone che le parti, assistite dai rispettivi difensori, esperiscano il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato, scelto di comune accordo o da quella di loro che per prima assuma l’iniziativa, secondo i criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. cit., presentando la relativa domanda entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
2) rammenta alle parti che, a norma dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. cit., la procedura di mediazione, in esito all’ordine impartito dal giudice, diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello;
3) invita i difensori delle parti ad informare per iscritto i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4, comma 3, D.Lgs. cit., e specificamente della necessità di partecipare di persona ed effettivamente al procedimento di mediazione, oltre che delle conseguenze previste dalla legge (richiamate nella parte motiva che precede) in caso di mancata o irrituale partecipazione;
4) onera le parti di informare la Corte dell’esito del procedimento di mediazione, mediante apposita nota da depositare unitamente a copia completa del verbale di mediazione almeno 30 giorni prima della prossima udienza, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, comma 4-bis, e 13, D.Lgs. cit.; in tale nota le parti medesime potranno, altresì, fissare la loro eventuale proposta conciliativa, al fine di consentire la valutazione della loro condotta processuale ai sensi degli artt. 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c.;
5) fissa in prosecuzione l’udienza del _7.6.2018, ore 9:30 e seguenti, per la verifica dell’esito della procedura di mediazione, riservando di adottare ogni ulteriore opportuno provvedimento del caso.
Napoli, 23.11.2017
Il Presidente