REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
dott. Antonio Angioi Giudice relatore
dott.ssa Tania Scanu Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 893 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2018, proposta da (…), già (…), elettivamente domiciliato in Ghilarza, via (…), presso l’avv. (…), e rappresentato e difeso dall’avv. (…) per procura speciale in calce alla citazione ATTORE CONTRO (…) e (…), elettivamente domiciliate in Macomer, via (…), presso l’avv. (…), che le rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTE rimessa al Collegio sulle seguenti CONCLUSIONI Per l’attore:
“Voglia l’Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
– disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius Sig. (…), poteva disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad Euro 82.866,67 (un terzo della somma di Euro 248.600,00 calcolato dal perito nominato dal presente Tribunale dott. Ing. (…)) mentre il (…) ha disposto per Euro 115.000,00 (cfr. il riepilogo cfr. tabella 9 alla pagina 37 della perizia);
– accertare e dichiarare che la donazione effettuata dal de cuius in data 2 novembre 2007 dal notaio dott.ssa (…) (repertorio 556) del valore di Euro 62.400,00 (cfr. riepilogo alla pagina 37 della perizia) lede la quota di legittima pari a Euro 41.433,33 (un sesto di Euro 248.600,00) e dev’essere ridotta ex art. 555 codice civile;
– condannare le convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Per le convenute:
“Voglia il Tribunale adito, previa rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, nonché previa ammissione della prova testimoniale dedotta e non ammessa, dichiarare l’improcedibilità dell’azione, nonché la carenza di legittimazione attiva dell’attore o l’inammissibilità o l’improponibilità dell’azione o rigettarla nel merito perché infondata. Con le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 4 luglio 2018, (…), già (…), ha convenuto in giudizio (…), per sentir disporre la reintegrazione della legittima a lui spettante sulla successione del genitore (…), deceduto il 17 maggio 2014, mediante riduzione del testamento olografo del 25 novembre 2007, pubblicato il 25 giugno 2015, con cui il defunto aveva lasciato a (…) il piano terra della casa in Abbasanta, via (…), oltre alla vigna, ed ai figli nati dal primo matrimonio, (…), (…) e (…), cognome poi cambiato in (…), un appartamento al primo piano (A), e mediante riduzione, altresì, della donazione del 2 novembre 2007, con cui il defunto aveva trasferito alla figlia (…) la nuda proprietà di un altro appartamento al primo piano (B).
Si sono costituite in giudizio (…), eccependo l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento di valida mediazione, l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, per carenza di interesse e per mancata accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, contestando nel merito il fondamento delle domande proposte nei loro confronti per insussistenza della lesione lamentata e concludendo, infine, per la declaratoria di rito o per il rigetto dell’azione di riduzione.
La causa, istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d’ufficio, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte il giorno 29 settembre 2021, a seguito di trattazione scritta in luogo dell’udienza, ex art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. Con la citazione, (…) espone le seguenti circostanze: che il 17 maggio 2014 era deceduto il proprio genitore (…), con ultimo domicilio in Abbasanta; che questi, con testamento olografo del 25 novembre 2007, pubblicato il 25 giugno 2015, a (…) aveva lasciato il piano terra della casa in Abbasanta, via (…), e la vigna, mentre ai figli nati dal primo matrimonio aveva lasciato un appartamento al primo piano; che i figli avuti dal primo matrimonio sono (…), (…) e (…), per i quali si è disposto il cambiamento del cognome in (…); che nel testamento nulla era stato lasciato alla figlia (…), alla quale (…), però, aveva donato la nuda proprietà di un altro appartamento al primo piano, interno B, con atto notarile del 2 novembre 2007; che il valore degli immobili intestati al defunto ammonta a Euro 224.056,00 e ad ogni erede legittimo (rectius, legittimario) spetta la quota di Euro 37.342,366, mentre ai tre figli del primo matrimonio è stato attribuito un bene del valore di Euro 21.216,00; che l’attore, perciò, intende agire per la reintegrazione della legittima nei confronti delle convenute, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione lesive.
1.2. Con la comparsa di risposta, (…) eccepiscono gradatamente: l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento di valido tentativo di mediazione, in quanto l’attore non era comparso al primo incontro personalmente; l’inammissibilità dell’azione di riduzione per carenza di legittimazione attiva, in quanto l’attore non avrebbe dato prova della sua qualità di legittimario, oltre a non aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario, con il conseguente difetto della condizione per l’esercizio dell’azione contro la donataria (…) e la legataria (…), ed altresì per carenza di interesse, in quanto l’azione, anche a voler considerare coerede la (…), sarebbe diretta contro un coerede non dispensato dalla collazione, sufficiente a far conseguire la legittima. Nel merito ed in subordine, premesso di essere rispettivamente la compagna more uxorio e la figlia del de cuius, le convenute contestano la sussistenza della lesione lamentata e rilevano l’attribuzione errata ai beni di cui trattasi, nell’atto introduttivo, di un valore incongruente, per esser stato sottostimato il bene pervenuto all’attore e sovrastimati quelli delle convenute.
2. L’eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande per difetto di mediazione obbligatoria, in materia di successioni ereditarie, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, va respinta.
2.1. La questione sollevata presuppone attento esame delle regole e dei principi applicabili.
2.1.1. Nella più recente giurisprudenza di legittimità, con riferimento al tentativo di conciliazione in sede di mediazione, hanno trovato enunciazione i seguenti principi di diritto: nel procedimento di mediazione obbligatoria, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione di procedibilità può ritenersi avverata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
2.1.2. La Corte Suprema ha chiarito che, allo scopo di delegare validamente un terzo alla partecipazione all’attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale (così Cass. n. 8473 del 2019, con cui si è rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva ritenuto che la procura rilasciata al difensore della parte non comparsa davanti al mediatore, pur avendo forma notarile, fosse in realtà una semplice procura alle liti, comprensiva del potere di conciliare la controversia, ma dal valore meramente processuale, non attributiva della rappresentanza sostanziale; conf. n. 18068 del 2019, con cui si è cassata senza rinvio, viceversa, la sentenza che non aveva ritenuto l’improcedibilità della domanda per mancata comparizione personale della parte al procedimento di mediazione, nonostante il difensore per essa presente fosse munito della sola procura alle liti e non fosse validamente delegato a partecipare in luogo della parte all’attività di mediazione).
2.1.3. Quanto precede attiene al requisito di specificità della procura a conciliare, conferita per il tentativo di conciliazione in sede di mediazione.
2.1.4. Non è stata affrontata la diversa questione relativa al requisito di forma dell’atto che conferisce il potere rappresentativo per la partecipazione al procedimento di mediazione.
2.1.5. In mancanza di diversa previsione, occorre muovere dal generale disposto dell’art. 1392 cod. civ., secondo cui per la procura è richiesta la stessa forma del contratto da concludere, norma fondamentale, recante il principio di simmetria formale tra il negozio rappresentativo e la procura. Sul perfezionamento dell’accordo di conciliazione, ove il prescritto tentativo riesca, così dispone l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2010: “se è raggiunto l’accordo amichevole (…), si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”; “se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Secondo il tenore letterale della disposizione, si distingue dalla generalità dei casi, tipicamente riconducibili alla stipula di un contratto con causa transattiva, per il quale è prevista la forma scritta soltanto adprobationem, a norma dell’art. 1967 cod. civ., a meno che sia richiesta la forma scritta adsubstantiam, a norma dell’art. 1350, n. 12, il caso particolare in cui le parti concludano un contratto o compiano un atto ad effetti traslativi della proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, nel qual caso, e solo in tal caso, ai fini della trascrizione, la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, in conformità dell’art. 2657. In ogni altro caso, per tutti i rapporti relativi a rapporti obbligatori, il mediatore si limita a certificare l’autografia, rispetto alla sottoscrizione apposta dalle parti al verbale di conciliazione, con una incombenza che costituisce evidentemente un quid minus, rispetto al controllo notarile.
2.1.6. Questa differenza, coerente con la circostanza che il verbale di mediazione non è, di per sé, titolo idoneo alla trascrizione, è stata colta dalla dottrina: nella certificazione dell’autografia della firma, resa dal mediatore, si è visto un potere di autentica c.d. minore, insufficiente a modificare la natura del documento in cui è racchiuso il contratto, il quale rimane, quanto alla forma, una semplice scrittura privata non autenticata, ai sensi dell’art. 2702, e non una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, ai sensi dell’art. 2703, per la formazione della quale è richiesto l’intervento del notaio.
2.1.7. La lettura come di carattere eccezionale delle norme che prevedono la forma notarile, con un differente trattamento, è imposta anche dai principi costituzionali influenti sulla mediazione. Lo scopo ultimo del tentativo di conciliazione davanti al mediatore, al quale l’intero impianto normativo tende, non è di aggravare inutilmente l’accesso alla giustizia, bensì di agevolare il raggiungimento di un accordo di composizione bonaria della controversia. Nel delineare la legittimità delle forme di giurisdizione condizionata, in cui l’accesso è sottoposto al previo adempimento di oneri a carico delle parti, fra cui rientrano le ipotesi di mediazione obbligatoria, la giurisprudenza costituzionale ha spiegato in più occasioni che il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall’esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa (Corte cost. n. 98 del 2014). Nella consapevolezza, sempre più avvertita dal legislatore, che la giurisdizione sia una risorsa non illimitata, ha giustificato il ricorso a misure di contenimento del contenzioso civile, attraverso istituti processuali diretti, in chiave preventiva, a favorire la composizione della lite in altro modo (Corte cost. n. 77 del 2018) e configurati come condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, con finalità deflattiva (Corte cost. n. 97 del 2019).
2.2. Nella specie, è stata rilasciata, da parte dell’attore, nato e residente nei Paesi Bassi ed impedito, a causa della lontananza, a partecipare di persona al procedimento di mediazione, valida procura di diritto sostanziale, in forma scritta e con oggetto specifico e distinto dalla difesa.
2.2.1. Anteriormente all’introduzione del giudizio, in base a quello che risulta dagli atti, davanti al mediatore designato dalla Camera di Conciliazione della Sardegna, nell’interesse di (…), il giorno 17 maggio 2017, era comparso l’avv. (…), intervenuto in sostituzione dell’avv. (…), a cui era stata in seguito rilasciata procura ad litem, stesa in calce alla citazione; l’avv. (…), procuratore delle parti invitate, presenti anche di persona, aveva lamentato l’irregolarità del tentativo esperito (v. doc. n. 6, in fasc. att.).
2.2.2. All’udienza di prima comparizione, tenuta il 9 gennaio 2019, sul rilievo dell’invalido esperimento del tentativo di conciliazione, per essersi svolto l’incontro senza la partecipazione personale dell’attore, il Giudice istruttore ha assegnato alle parti il termine di giorni quindici per l’esperimento, ex novo, del tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione (v. verb. ud. 9 gennaio 2019).
2.2.3. Promosso tempestivamente altro procedimento, le parti sono state nuovamente convocate. Al primo incontro, fissato al 6 febbraio 2019, davanti al mediatore, è comparso di nuovo l’avv. (…), che ha esibito, questa volta, procura speciale in lingua straniera, corredata da traduzione, ed affermato di esser munito di rappresentanza sostanziale; è comparso, altresì, l’avv. (…), unitamente alle parti invitate, rilevando l’invalidità della procura speciale in questione. Nella impossibilità di alcun accordo conciliativo, il mediatore ha dichiarato il procedimento chiuso con esito negativo (v. doc. nn. 7-9, in fasc. att.; doc. nn. 1-3, in fasc. conv.).
2.2.4. La procura oggetto di esibizione in quella sede è datata 5 febbraio 2019, redatta in lingua olandese e caratterizzata da attestazione in calce. 2.2.5. Secondo quanto emerge dalla traduzione fornita dalla parte che ha rilasciato la procura, del tutto incontestata, l’atto contiene il conferimento del potere di rappresentare (…), nel corso del procedimento di mediazione, al fine di risolvere, o meglio tentare di risolvere, la controversia pendente tra le parti. A tal fine, è stato costituito procuratore l’avv. (…), con facoltà di definire la controversia per conciliazione.
Alla suddetta dichiarazione è stata apposta la sottoscrizione dell’interessato, dal quale senza dubbio proviene. Accertata l’identità mediante passaporto, la sottoscrizione è stata autenticata dal funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di Venray, Provincia di Limburg, il quale, a sua volta, ha apposto la propria firma ed il timbro comunale. Come ivi precisato, questi non ha certificato il contenuto dell’atto, ma si è limitato a dichiarare l’autenticità della firma (v. doc. n. 1, all. mem. istr., in fasc. conv.).
2.2.6. Dovendo verificare il potere di rappresentanza di colui che è comparso in nome e per conto dell’attore all’incontro di mediazione, stante la contestazione delle convenute, è decisiva la modalità con cui si dovrebbe attuare la riduzione, desumibile dalla volontà processuale, che univocamente non è di chiedere la legittima in natura, bensì di chiederne il valore, limitando la domanda alla reintegrazione per equivalente. Se così è, e non si vede alternativa, non essendo stata posta mai in discussione l’attribuzione di beni determinati da parte del defunto, si deve ritenere che il pagamento della somma necessaria per reintegrare la quota del legittimario, eventualmente lesa, possa essere stabilita in via transattiva anche con una comune scrittura privata, senza bisogno di autentica della firma. Non essendo richiesta una forma particolare per la partecipazione al tentativo di conciliazione, avente ad oggetto una pretesa meramente pecuniaria, non ha rilevanza accertare se la procura conferita all’estero avesse i requisiti formali della scrittura privata con sottoscrizione autenticata e se rientrasse nel potere di autentica del dipendente comunale, secondo l’ordinamento italiano o secondo l’ordinamento olandese, dal momento che la procura rilasciata non riguardava la conclusione di un atto negoziale destinato alla trascrizione nei registri immobiliari.
2.2.7. Ne consegue che il tentativo di conciliazione in sede di mediazione è stato esperito regolarmente, avendo il delegato, comparso in luogo del delegante, previamente ricevuto valida procura a conciliare, con la conseguente sopravvenienza della condizione di procedibilità, a seguito della chiusura della procedura con esito negativo.
2.2.8. Per completezza, va detto pure che in nessuno dei due incontri le convenute hanno mostrato spirito conciliativo, essendosi limitate all’eccezione di rito, dopo aver lasciato senza risposta le due richieste stragiudiziali, da parte dell’attore, dirette alla composizione bonaria della controversia.
3. L’eccezione pregiudiziale di inammissibilità delle domande per difetto di legittimazione ad agire va respinta. La qualità di legittimario, al quale è riservata per legge una certa quota dell’eredità ed il quale può chiedere la riduzione, coincide con la qualità di figlio, ex art. 536 cod. civ., e il rapporto di filiazione tra (…), de cuius, e (…), nato a Venray (Olanda) il (…), quale figlio nato dal primo matrimonio, forma oggetto di riconoscimento da parte di (…), espresso nel verbale di pubblicazione del testamento. Il mutamento del cognome da (…) a (…), successivo alla nascita, oltre ad esser incontestato, è comprovato dagli atti dello stato civile del paese d’origine, con perfetta coincidenza di tutti gli elementi identificativi, a confronto con la citazione, compreso il codice fiscale ((…)).
4. L’eccezione pregiudiziale di inammissibilità delle domande per difetto di interesse ad agire va respinta, perché l’istituto della collazione, applicabile a ciascun figlio nei rapporti con i coeredi, ex art. 737 cod. civ., presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l’ asse si è esaurito, come avvenuto nel caso in esame, non si fa luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, restando proponibile l’azione di riduzione, diretta alla sola reintegra della quota di riserva e ben diversa da quella di divisione (cfr. Cass. n. 41132 del 2021).
5. L’eccezione pregiudiziale di inammissibilità delle domande per difetto di accettazione dell’ eredità con beneficio di inventario va respinta, come le precedenti questioni, perché detta condizione per l’esercizio dell’azione, ex art. 564 cod. civ., è richiesta nel solo caso in cui l’azione di riduzione sia intentata verso terzi, e non anche quando si agisca nei confronti dei coeredi, e tali possono definirsi, nel caso in esame, sia l’una che l’altra convenuta, avendo (…), testatore, disposto della sua eredità a favore di (…), con sostituzione ordinaria a favore di (…), istituendo eredi gli altri figli, tra cui (…), questi ultimi congiuntamente per un certo bene (cfr. Cass. n. 18068 del 2012).
6. Le domande di riduzione per lesione di legittima sono fondate.
6.1. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza, in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della legittima (Cass. n. 12919 del 2012). A tal fine, occorre seguire il procedimento di determinazione della porzione disponibile (art. 556 cod. civ.). Anzitutto, bisogna procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, quanto ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, quanto alle donazioni in denaro, con riferimento al valore nominale (art. 751 cod. civ.). Di seguito, devono calcolarsi la quota disponibile e la quota indisponibile, sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum, nonché imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con la conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). Come messo in luce da tempo, in ogni caso, per proporre l’azione di riduzione contro un legittimario, è necessario che il convenuto abbia ricevuto una donazione o abbia beneficiato di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre alla legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisca a privare l’attore della legittima, in tutto o in parte (Cass. n. 708 del 1964; conf. n. 4694 del 2020).
6.2. Nella specie, sono impugnate cumulativamente distinte disposizioni, donative e testamentarie, fatte da (…), domiciliato in vita in Abbasanta ed ivi deceduto il 17 maggio 2014.
6.2.1. Con donazione stipulata in data 2 novembre 2007, il de cuius aveva “dichiara(to) di donare”, con riserva di usufrutto, a favore della figlia (…), che aveva “accetta(to) e acquistalo)”, la nuda proprietà dell’appartamento posto al primo piano del fabbricato sito in Abbasanta, via (…), censito in catasto al foglio (…), particella (…), subalterno 3, distinto come interno B (v. doc. n. 2, in fasc. att.).
6.2.2. Con testamento olografo scritto e sottoscritto dal de cuius, datato 25 novembre 2007 e pubblicato il 23 giugno 2015, il testatore aveva disposto delle residue sostanze. La scheda ha il seguente contenuto, trascritto nelle parti di interesse, per le singole attribuzioni: quanto a (…), sua “compagna” e, dall’anno 1980, con lui “convivente”, “lascio (…) il piano terra della casa (…) e la vigna”, con la precisazione che “qualora lei non voglia o non possa accettare l’eredità la sostituisco con mia figlia (…)”; quanto ai “figli nati dal primo matrimonio”, “lascio (…) l’appartamento sito al primo piano”. Si tratta di disposizioni chiaramente qualificabili, in riferimento a ciascun chiamato, come istituzione di erede in beni determinati. (…), successivamente, aveva richiesto al notaio la pubblicazione del testamento, rendendo le informazioni necessarie per la trascrizione: dal punto di vista oggettivo, la porzione del fabbricato a lei attribuita in proprietà esclusiva, per l’intero piano terra, è quella censita in catasto al foglio (…), particella (…), subalterno 1, alla quale si aggiungono i terreni siti in agro di Abbasanta, censiti al foglio (…), particelle (…), laddove la porzione al primo piano attribuita ai figli nati dal primo matrimonio in comproprietà tra loro, invece, è l’appartamento censito al foglio 33, particella 140, subalterno 2, distinto come interno A; dal punto di vista soggettivo, gli aventi causa nominati per ultimi sono identificati nelle persone di (…), (…) e (…) (v. doc. n. 1, in fasc. att.).
6.2.3. Delle tre persone riconosciute dal defunto (…) come figli di prime nozze, la seconda altri non è che (…), nato a Venray (Olanda) il (…), il medesimo risultante dall’atto di nascita, prodotto in copia, rilasciata per estratto dal competente ufficio comunale, con annotazione a margine dell’atto stesso del provvedimento di sostituzione del cognome attuale a quello originario (v. doc. nn. 4-5, in fasc. att.).
6.2.4. Il rapporto coniugale, a suo tempo contratto con la prima moglie (unica, per quanto noto), si deve presumere venuto meno in data di gran lunga anteriore alla morte del testatore, non avendo le parti dedotto l’esistenza di alcun coniuge superstite (certamente tale non era la convivente more uxorio).
6.3. Ciò premesso, il procedimento contabile per la verifica di eventuali violazioni dei diritti del legittimario è il seguente.
6.3.1. Il relictum è formato dagli immobili pacificamente acquistati in vita dal genitore e trasmessi per causa di morte in parti diverse ai figli, sia quelli nati dal matrimonio sia quella nata fuori del matrimonio. Secondo le indagini svolte dal consulente tecnico nominato d’ufficio, ing. (…), il fabbricato è ubicato in Abbasanta, nella attuale via (…) ed è composto da tre unità immobiliari, sorte in momenti diversi: in principio, il solo piano terra, costruito prima dell’anno 1967; in seguito, il piano primo suddiviso in due porzioni, costruito nell’anno 1991. I terreni ubicati in agro di Abbasanta formano, in realtà, un unico appezzamento. Con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v’è motivo di discostarsi, tenuto conto del più probabile valore di mercato, in rapporto alla superficie commerciale ed al comparabile prezzo medio in zona, in riferimento all’epoca di apertura della successione, il valore venale del fabbricato, ripartito tra piani e porzioni di piano, è stato correttamente stimato dall’ausiliare per la unità immobiliare al piano terra (subalterno 1), detratte le spese per accertamento di conformità ed aggiornamento catastale, in Euro 115.000,00 (Euro 500 x mq 236,84) e per la unità immobiliare al piano primo interno A (subalterno 2) in Euro 69.400,00 (Euro 600 x mq 115,70); il valore venale del terreno, in stato di abbandono, incolto e ormai ad uso meramente seminativo, è stato correttamente stimato dall’ausiliare, tenuto conto del più probabile valore di mercato, in rapporto alla superficie fondiaria ed al comparabile prezzo medio in zona, in riferimento all’epoca di apertura della successione, in Euro 1.800,00 (Euro 0,4389 x mq 4105). Non è condivisibile, di contro, la stima riduttiva proposta dal consulente delle convenute, nelle sue osservazioni, con riguardo alla unità immobiliare al piano terra (subalterno 1), in quanto l’ausiliare, nel confermare il prezzo unitario già calcolato, prudentemente non concorda con quello diverso ed inferiore suggerito (Euro 300, anziché Euro 500), essendo quest’ultimo viziato dall’applicazione di un coefficiente di vetustà non esplicitato ed ingiustificato, con decremento eccessivo, addirittura al di sotto della quotazione minima di zona (Euro 450), rilevata nel mercato immobiliare (v. relazione CTU, pagg. 6 ss.).
6.3.2. Non esiste alcun debitum, che debba essere detratto, in quanto da nessuno dedotto.
6.3.3. Il donatum, che deve essere riunito al resto fittiziamente, è formato dalla donazione alla figlia (…). Con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v’è motivo di discostarsi, tenuto conto del più probabile valore di mercato, in rapporto alla superficie commerciale ed al comparabile prezzo medio in zona, in riferimento all’epoca di apertura della successione, il valore venale del fabbricato, quanto alla porzione rimanente, è stato correttamente stimato dall’ausiliare per la unità immobiliare al piano primo interno B (subalterno 3), detratte le spese per accertamento di conformità ed aggiornamento catastale, in Euro 62.400,00 (Euro 600 x mq 118,99). Non è condivisibile, di contro, la stima riduttiva proposta dal consulente delle convenute, nelle sue osservazioni, con riguardo alla unità immobiliare al piano primo interno B (subalterno 3), in quanto l’ausiliare, pur concordando sulla minore superficie utile, a causa della presenza di una veranda chiusa adibita a cucina, non sanabile per insufficiente altezza, e sul calcolo delle spese di ripristino, ai fini della regolarizzazione, ragionevolmente dissente dal prospettato deprezzamento (Euro 500, anziché Euro 600), sul solo presupposto della scarsa panoramicità delle vedute, ritenendo la differenza trascurabile e non determinante (v. relazione CTU, pagg. 6 ss.).
6.3.4. Il valore della massa calcolato mediante riunione fittizia, quindi, ammonta a Euro 248.600,00 (115.000,00 + 69.400,00 + 1.800,00 + 62.400,00). 6.3.5. Sull’asse così formato deve determinarsi l’entità della quota disponibile, di cui il defunto poteva disporre, e della quota riservata ai legittimari. Queste quote, in caso di concorso di più figli, ex art. 537, comma 2, cod. civ., sono stabilite rispettivamente in 1/3 e 2/3, quest’ultima da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, come detto in totale 4. Ne consegue che la quota disponibile è determinabile in 1/3, equivalente a Euro 82.866,67, e la quota legittima è determinabile per ciascuno dei legittimari in 2/12, equivalente a Euro 41.433,33.
6.3.6. A questo punto, possono trarsi le conclusioni. (…), erede testamentaria, ha ricevuto per liberalità in suo favore un intero piano, lasciatole dal testatore, con vantaggio patrimoniale di gran lunga superiore alla quota disponibile (Euro 116.800,00, anziché 82.866,67). (…), donataria e legittimaria, ha ricevuto in conto di legittima un intero appartamento, acquistato in piena proprietà alla morte del donante, con vantaggio patrimoniale di gran lunga superiore alla quota di riserva (Euro 62.400,00, anziché 41.433,33). (…), al pari degli altri figli di nazionalità olandese, al contrario, pur essendo erede testamentario e legittimario, ha ricevuto assai meno del valore della propria quota (Euro 23.133,33, anziché 41.433,33).
6.3.7. Il concorso di una disposizione testamentaria e di una disposizione donativa entrambe in astratto assoggettabili a riduzione va deciso secondo il criterio legale di cui all’art. 555, comma 2, cod. civ., che consente di ridurre le donazioni solo dopo che sia esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, ed è il testamento, quindi, a poter e dover essere in concreto assoggettato a riduzione, in quanto ultimo atto in ordine di tempo ed effettivamente lesivo, in parte qua.
6.3.8. Accertato il pregiudizio ai diritti spettanti sulla successione, per lesione di legittima, ex artt. 553 e 554 cod. civ., si giustifica la riduzione del testamento impugnato, con la conseguente parziale inefficacia tra le parti, sufficiente da sola a reintegrare la quota riservata, senza necessità di risalire alla donazione.
6.3.9. Quanto al modo di procedere alla riduzione, il legittimario ha chiesto la reintegrazione della quota a lui riservata in forma generica, e non in forma specifica, volendo conseguire solo l’equivalente monetario, per la differenza di Euro 18.300,00, nei limiti della porzione di legittima (41.433,33 – 23.133,33).
6.3.10. Sussiste, pertanto, il diritto del legittimario, leso dal testamento impugnato, ad essere tenuto indenne del pregiudizio, attraverso la proporzionale riduzione della disposizione lesiva e la compensazione in danaro della lesione della quota di riserva, nella misura sopra determinata.
6.3.11. Alla somma di danaro così liquidata si aggiungono, trattandosi di debito di valore (Cass. n. 10564 del 2005; conf. n. 6709 del 2010), la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Ai fini della reintegrazione per equivalente della quota riservata ai legittimari, infatti, dopo aver proceduto alla aestimatio rei con riferimento all’epoca dell’apertura della successione, occorre riconoscere la rivalutazione del tantundem pecuniario al momento della decisione, affinché la prestazione costituisca l’esatto equivalente del valore della quota del bene che sarebbe spettato in natura, nonché la compensazione dei frutti non percepiti, costituiti dagli interessi compensativi sulla somma di danaro liquidata a titolo di legittima. Gli interessi, quali frutti civili, da calcolarsi sull’importo rivalutato di Euro 19.873,80, sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda, proposta con citazione notificata il 4 luglio 2018.
7. Conclusivamente, in accoglimento della prima domanda, va disposta la riduzione del testamento impugnato e reintegrata per equivalente la quota di riserva, con assorbimento della seconda domanda.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al diritto contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 2, terzo scaglione, in difformità dalla nota delle spese unita al fascicolo della parte vittoriosa, il tutto calcolato in applicazione del principio della unicità del compenso per l’avvocato che assista un cliente contro più soggetti, che giustifica un aumento per ciascuno oltre il primo nella misura del 30%, con l’aggiunta, infine, delle spese della consulenza tecnica d’ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la prima domanda, dichiara la riduzione, per lesione di legittima, del testamento olografo del defunto (…), datato 25 novembre 2007 e pubblicato il 23 giugno 2015, e condanna (…), quale erede testamentaria, al pagamento, in favore del legittimario (…), della somma di Euro 19.873,80, a titolo di reintegrazione per equivalente della quota di riserva, già rivalutata, oltre agli interessi legali a decorrere dal giorno della domanda;
2) dichiara assorbita la seconda domanda, proposta contro (…), quale donataria;
3) condanna le convenute al rimborso, in favore dell’attore, delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 7.791,73, di cui per compensi Euro 6.285,50 e per esborsi 563,40, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge, ponendo definitivamente a carico delle soccombenti, altresì, le spese della consulenza tecnica d’ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Oristano, il 25 marzo 2022.
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2022.