=> Tribunale di Monza, 26 febbraio 2016
L’incompetenza territoriale riguarda il giudizio e quindi va eccepita unicamente in tale sede, mentre l’onere di eccepire l’incompetenza territoriale in sede di mediazione non è imposto da alcuna norma.
Tribunale di Monza
sentenza
26 febbraio 2016
Omissis
Gli attori hanno convenuto in giudizio la Banca avanzando domanda di accertamento in relazione al conto corrente omissis in essere presso la stessa.
Si è costituita la banca eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in forza dell’articolo 20 del contratto di conto corrente.
L’eccezione è fondata.
Invero detto articolo 20 dispone che per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza dei rapporti di conto corrente di ogni altro rapporto di qualunque natura, il correntista e l’azienda di credito convengono che il foro elettivo per chiamare in giudizio l’azienda di credito sia esclusivamente quello di Milano.
E’ evidente che quindi le parti hanno inteso derogare alle norme generali sulla competenza per territorio come previsto dall’articolo 28 del codice di procedura civile.
La clausola è stata specificamente approvata per iscritto ex articolo 1341 cc dalla correntista.
Né può assumere rilevanza il fatto che la banca non abbia eccepito l’incompetenza territoriale in sede di mediazione o meglio nella missiva del 5.2.15, inviata dalla convenuta all’organismo di conciliazione con la quale la stessa comunicava che non intendeva aderire al tentativo di conciliazione.
Infatti in primo luogo la incompetenza territoriale riguarda il presente giudizio e quindi andava eccepita unicamente in questa sede, nella comparsa di risposta.
L’onere di eccepire l’incompetenza territoriale in sede di mediazione, infatti non è imposto da alcuna norma.
In ogni caso il tenore della lettera inviata dalla banca l’organismo di conciliazione non può certo essere equivocato ritenendo che la stessa abbia aderito alla competenza del Tribunale di Monza, precludendosi ogni eccezione in tal senso, in quanto al contrario la banca dopo aver affermato che riteneva la domanda degli attori infondata in fatto e in diritto aggiungeva in ogni caso “riservata ogni ulteriore contestazione e deduzione anche preliminare nel giudizio di merito”.
Posto quanto sopra va affermata l’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza essendo competente il Tribunale di Milano.
E’ appena il caso di dire che è inammissibile la dichiarazione di “aderire all’eccezione di incompetenza” formulata dalla difesa degli attori.
Infatti in primo luogo tale dichiarazione è stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, atto destinato unicamente ad illustrare domande ed eccezioni già introdotte nel giudizio, in secondo luogo la stessa è stata formulata in via subordinata il che priva di senso la stessa adesione posto che la stessa per sua natura è finalizzata ad evitare una decisione sulla competenza.
Le spese di giudizio seguono la competenza e vengono liquidate in dispositivo
PQM
Il giudice unico dott.ssa Claudia Loiacono definitivamente pronunciando sulla causa proposta da omissis contro la Banca così provvede: dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza essendo competente il Tribunale di Milano; condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 5524,00 oltre accessori di legge e spese generali.