Commento:
Il caso de quo riguarda una vertenza giudiziale che si è conclusa con un accordo di mediazione che ha regolamentato anche la questione relativa alle spese di causa.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- la mediazione è una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al giudizio;
- la mediazione incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti e ha natura deflattiva del contenzioso;
- l’adesione all’accordo, anche sull’aspetto delle spese legali, determina l’implicita rinuncia alle domande giudiziali;
- la risoluzione della controversia in mediazione non permette di valutare le domande giudiziali;
- l’accordo sottoscritto dalle parti e dai legali è un titolo esecutivo che può essere azionato ex art. 12, comma 1, del D. Lgs. 28/2010;
- deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere per rinuncia agli atti del giudizio ex art 306 c.p.c. *
Testo integrale:
TRIBUNALE DI MASSA
ORDINANZA
Procedimento n.2251/2021
Il Giudice on.a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24.3.2022,
rilevato che le parti hanno raggiunto compiuto accordo in mediazione, nel quale (punto 4) hanno disposto anche in ordine al regime delle spese della presente lite, ritenuto che “la mediazione consista in una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al modello giurisdizionale ed incida sui diritti sostanziali e processuali delle parti.
Deve ritenersi che l’aver aderito all’accordo abbia comportato, sul piano processuale, la rinuncia alle domande qui formulate con conseguente necessità di giungere alla pronuncia di cessata materia del contendere. Gli effetti dell’accordo sono infatti disciplinati dall’ art 12 co. 1 D. Lgs n. 28/2010 “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.
La definizione della controversia raggiunta in sede di mediazione preclude la valutazione delle domande formulate dalle parti nel presente giudizio. A ciò osta la natura di procedimento deflattivo del contenzioso che il legislatore ha voluto assegnare alla soluzione concordata in quella sede attribuendo alla stessa la funzione di condizione di procedibilità.
Nel caso all’esame del Giudice la mediazione si è conclusa con un accordo che preclude il giudizio sulle domande implicitamente rinunciate” (Trib. Torino 26.4.2021) Ritenuto, infine, che l’implicita rinuncia alle domande, per intervenuto accordo anche sull’aspetto delle spese, debba necessariamente condurre a provvedimento ex art 306 c.p.c., non essendo peraltro previsto dall’ordinamento positivo alcun ulteriore provvedimento – richiesto dalle parti – di conferma dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c., se non la successiva sentenza di merito, cui non è possibile pervenire a fronte dell’accordo formale raggiunto dalle parti (ordinanza che peraltro sopravvive anche all’estinzione del giudizio, Trib. Cosenza 21.10.2019 n. 2084, Cass. 2619/1990) visto l’art.306 c.p.c.;
Dichiara l’estinzione del procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi.
Massa 26/04/2022
Il Giudice Massimo Ginesi