Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
Cerca
Close this search box.

26.11.2019 – Verona – Vaccari

Procura speciale e partecipazione del difensore alla mediazione

Tribunale di Verona, sentenza del 26/11/2019

Commento: Solo la procura speciale permette al difensore della parte interessata di partecipare al procedimento di mediazione. A tal scopo, la procura, deve essere rilasciata nel rispetto della regola generale di cui all’art. 1392 c.c. Dunque, qualora nella procura sia presente esclusivamente la dicitura “potere di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunzie” e, non anche, un chiaro riferimento alla facoltà del difensore di partecipare alla mediazione, la domanda giudiziale è improcedibile. L’assenza di una regolare procura, infatti, è stata parificata dalla Corte di Cassazione (cfr. sent n. 8473/2019) alla mancata partecipazione alla procedura di conciliazione.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona Sezione III Civile Il Tribunale,

in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3672/2016 R.G. promossa da: A S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, M A , A N, rappresentati e difesi dall’avv. M. M;

ATTORIOPPONENTI

Contro

 P SPV S.r.l., (c.f. ) in surroga ed estromissione della Cassa di R del V Spa (C.F. ), rappresentata e difesa dall’avv. V G del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA-OPPOSTA CONCLUSIONI PARTE ATTRICE M A e A N Chiede la rimessione in istruttoria della causa con la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.e e nel merito conclude come da atto di citazione in opposizione a d.i PARTE CONVENUTA Come da comparsa di costituzione e risposta

MOTIVI DELLA DECISIONE

La A Spa in liquidazione, in qualità di debitrice principale e i suoi garanti A M e N A, hanno proposto opposizione davanti a questo Tribunale avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, del 16.02.2016 con il quale il G.D. del predetto ufficio giudiziario aveva loro ingiunto (nei limiti delle rispettive fideiussioni prestate per gli ingiunti persone fisiche), il pagamento immediato in favore di C DI R D V SPA dell’importo di euro 2.478.129,00 alla data del 30.09.2012, oltre interessi moratori entro la misura convenzionalmente pattuita, a titolo di saldo del rapporto di conto corrente n. 0740/00031355, stipulato in data 05.08.2004 dalla A Spa, e delle connesse aperture di credito. A sostegno della domanda di annullamento e/o revoca e/o declaratoria di nullità del decreto opposto gli attori hanno dedotto, in via preliminare di rito, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Verona ad emettere il decreto opposto, nonchè l’improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione e, con riguardo al merito, la parziale insussistenza del credito ingiunto, in quanto costituito, in larga parte, da somme addebitate a titolo di interessi anatocistici e usurari, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. Gli attori hanno anche avanzato domanda di condanna dell’attrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite per le predette causali e di risarcimento dei danni patrimoniali patiti. L’istituto di credito convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. All’esito della prima udienza di comparizione il .G.I, dopo aver rigettato l’istanza degli attori di sospensione della p.e. del decreto opposto, ha assegnato alle parti termine di quindici giorni per proporre istanza di mediazione e, alla successiva udienza, dopo aver rilevato che la procura in virtù della quale il difensore degli opponenti aveva partecipato alla procedura stragiudiziale non aveva carattere speciale, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. A tale udienza il giudizio è stato dichiarato interrotto a seguito del sopravvenuto fallimento della società A Srl In Liquidazione. Successivamente è stato riassunto da A M e N A che hanno riproposto le conclusioni formulate con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Nel giudizio riassunto si è costituita la Cassa di R del V Spa riportandosi integralmente a tutte le domande, eccezioni, difese, deduzioni già formulate nei precedenti scritti. – Con comparsa del 12.09.2018 si è costituita in giudizio la P SPV srl in surroga ed estromissione della Cassa di R del V Spa facendo proprie tutte le difese, eccezioni, produzioni documentali, deduzioni ed istanze già formulate precedentemente dalla medesima Cassa di R del V Spa. Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, in via preliminare deve essere dichiarato estinto il rapporto processuale tra l’opponente società A. e le altre parti atteso che essa, sebbene sia stata direttamente interessata dall’evento interruttivo, non ha riassunto il giudizio dopo che era stato interrotto. Per quanto attiene invece alla posizione degli altri due opponenti occorre valutare le conseguenze processuali della loro scelta di aver partecipato al procedimento di mediazione, da loro attivato nel rispetto del termine che era stato assegnato da questo giudice, non già di persona ma tramite il loro difensore. Sul punto è opportuno innanzitutto ricordare che questo giudice ha ammesso da tempo (cfr. ordinanza 11 maggio 2017) la possibilità per la parte interessata di partecipare al procedimento di mediazione anche tramite il proprio difensore, purchè a questi sia conferita una procura speciale, e tale indirizzo è stato avallato di recente dalla Suprema Corte che, con la recentissima sentenza del 27 marzo 2019, n. 8473, ha anche precisato che tale procura speciale deve avere carattere sostanziale. Quanto poi alla forma di tale atto, sebbene la Corte non l’abbia precisato, deve ritenersi che sia quella prescritta per il negozio che il rappresentante è chiamato a concludere, secondo la regola generale di cui all’art. 1392 c.c.. Orbene, deve escludersi che nel caso di specie l’avvocato degli attori avesse ricevuto dai propri assistiti una procura avente il predetto contenuto. Egli è infatti intervenuto nella procedura stragiudiziale in virtù della procura alle liti, con la quale gli era stato conferito, tra gli altri, il potere di “transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunzie” ma non anche, come sarebbe stato necessario, quelli specifici di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti sostanziali oggetto del contendere. La conseguenza della partecipazione di una parte alla mediazione tramite un rappresentante privo di procura avente le predette caratteristiche è stata parificata dalla Suprema Corte (Cass. 7 marzo 2019, n. 8473 e Cass. 18068 del 5 luglio 201 n. 18068) a quella della mancata partecipazione, non essendo stata ammessa la possibilità di una sua rinnovazione o sanatoria a posteriori, ed è quella della improcedibilità della domanda giudiziale. Nel caso di specie tale conseguenza non può che riguardare le domande di parte attrice, e quindi l’opposizione, poiché erano stati gli attori ad attivare il procedimento di mediazione E’ opportuno chiarire peraltro che tale conclusione non implica la soluzione della questione teorica, che è stata oggetto di una recente rimessione alle sezioni unite, di quale parte, tra opponente a d.i. opposto sia onerata della attivazione del procedimento di mediazione ovvero, più correttamente, se la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda monitoria o di quella introdotta con l’opposizione. Allorquando, come è accaduto nel caso di specie, la parte che ha attivato il procedimento di mediazione non vi parteci o vi partecipi invalidamente l’improcedibilità non può che colpire la domanda che essa abbia svolto e non già quella della controparte perchè se così non fosse si consentirebbe ad una parte di provocare l’improcedibilità della domanda del proprio avversario. Non osta poi alla declaratoria di improcedibilità la circostanza che la convenuta avesse partecipato alla fase conciliativa obbligatoria tramite il suo difensore, al quale peraltro essa aveva conferito una procura negoziale speciale (doc. 4 in allegato alla nota di parte attrice dell’8 marzo 2017), ovvero il potere di rappresentarla “davanti all’organismo di mediazione scelto dagli attori per la possibile conciliazione della presente controversia” (così testualmente il contenuto della procura in esame), come hanno riconosciuto anche gli stessi attori. Tale condotta infatti è valsa ad evitare alla opposta la sanzione di cui all’art. 8, comma 4, bis d. lgs. 28/2010 ma non certo a sanare il difetto di procura del partecipante alla mediazione per conto degli attori. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite la considerazione che quando è stato promosso il procedimento di mediazione (10.11.2016) la questione processuale sottesa al presente giudizio era assai controversa vale a conferirle quel carattere di assoluta novità che giustifica la loro compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, dichiara estinto il rapporto processuale tra A S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e le altre parti del giudizio; dichiara improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da M A e A N e compensa tra le parti le spese del giudizio. Verona 26/11/2019 il Giudice

Contatti

Compila il form di seguito per richiedere maggiori informazioni:

    Seguici su:

    ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

    Privacy Policy