REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI CASSAZIONE
VI SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 17866-2019 proposto da: N IA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la—-; – ricorrenti
contro
Banca—-, – controricorrenti
avverso la sentenza n. 542/2019 della CORTE DI APPELLO DELL’AQUILA, depositata il 20/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI
FATTI DI CAUSA
Su istanza di Unicredit spa il Tribunale di Vasto ha emesso decreto ingiuntivo contro A C e M N, che hanno di conseguenza proposto opposizione, nel corso della quale, pronunciati i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione, il Tribunale ha concesso il termine per l’attivazione della procedura di mediazione. Nessuna delle due parti ha provveduto, e così il giudice di primo grado, con sentenza, ha dichiarato improcedibile l’opposizione, dichiarando che l’onere di proporre mediazione incombeva agli ingiunti e che costoro non lo avevano assolto. Questi ultimi hanno proposto appello lamentando di essere stati erroneamente individuati come soggetti onerati della procedura di mediazione, ma la Corte di secondo grado ha confermato la decisione del primo giudice, statuendo che l’onere incombesse proprio agli opponenti. I due ingiunti ora ricorrono per Cassazione con due motivi. V’è controricorso di Unicredit e memorie di entrambe le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ratio della decisione impugnata.
La corte di appello osserva che il Tribunale ha ritenuto che l’onere di attivare la procedura di mediazione spettasse agli opponenti in base ad una decisione di questa Corte (24629/ 2015), alle cui motivazioni ha fatto integralmente rinvio.
Questa ratio è contestata con due motivi.
Con il primo motivo si denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c. Secondo i ricorrenti la corte avrebbe motivato) in modo apodittico, non sufficiente, la sua conclusione, limitandosi a fare riferimento ad un precedente giurisprudenziale, di legittimità, peraltro non seguito dalla maggior parte dei giudici di merito. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 5 I. n. 28 del 2010.
I ricorrenti assumono che, contrariamente a quanto statuito dai giudici di merito, l’onere di iniziare la procedura di mediazione spetta all’opposto, in quanto sostanziale attore alla luce della disciplina della legge n. 28 del 2010 la quale prevede, per l’appunto, che l’onere di iniziare la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, segno che è interesse di chi agisce in giudizio (attore sostanziale) quello di avviare la procedura.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente. In ragione della circostanza che il dispositivo è comunque conforme a diritto, nel senso che nessuna delle due parti ha provveduto ad attivare la procedura di mediazione, e dunque correttamente è stata pronunciata l’improcedibilità, il dispositivo stesso non può essere oggetto di riforma in questa sede, dove solo può correggersi la motivazione ai sensi dell’articolo 384, ultimo comma c.p.c.
Va evidenziato infatti come, dopo la proposizione del ricorso, è stata pubblicata la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 19596 del 2020, che, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, ha statuito che le disposizioni della legge 28 del 2018 sono univoche nel senso che l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all’opposto (p. 12) e che l’attribuzione a quest’ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l’onere spetta all’opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l’onere e fatto gravare sull’opponente l’ingiunzione diventa irrevocabile.
Si intende che, per quanto ci occupa, e per quanto detto prima, questa conseguenza ulteriore della pronuncia di improcedibilità è, per l’appunto, ulteriore e non rende la decisione della corte difforme dal diritto (che pretende che sia dichiarata improcedibile l’opposizione in ogni caso), e dunque non serve ai fini dell’accoglimento del ricorso. In sostanza, il ricorso va rigettato in quanto la decisione di dichiarare improcedibile l’opposizione è conforme a diritto, non potendosi decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le parti nell’attivazione della procedura di mediazione, mentre va corretta la motivazione della decisione impugnata nel senso che l’onere di attivare la mediazione compete all’opposto anziché, come ritenuto dai giudici di merito, all’opponente, con la conseguenza che, come esplicitato innanzi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
In ragione del sopravvenuto chiarimento da parte delle Sezioni Unite, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma 26 novembre 2020.
Il Presidente, Amendola Adelaide