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27.02.2017 – Napoli – Bressi

La mediazione può dirsi correttamente esperita solo con la presenza personale della parte anche quando il convenuto non aderisca alla procedura.
La mancata ed ingiustificata comparizione in qualunque tipologia di mediazione, comporta la condanna per la parte assente al versamento all’Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio


Ufficio del Giudice di Napoli
X Sezione Civile
Il giudice di Pace Dr. Raffaele Bressi

 
Sciogliendo la riserva del 13.02.2017
Letti gli atti e i documenti di causa, 
Rilevato che la domanda giudiziale ha ad oggetto una delle materie di cui all’art. 5, n 1bis del d. lgs. N. 28/10 ed è stata proposta in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni del citato decreto legislativo;
Ritenuto che, conseguentemente, avrebbe dovuto essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione indicato dalla citata norma;
Rilevato che dagli atti non risulta esperito il procedimento di mediazione;
Considerato che il predetto art. 5, 1° comma, prevede inoltre che “Il Giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”;
Ritenuto che nella fattispecie sussista una condizione di procedibilità della domanda, dovendosi, quindi, assegnare un termine per l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza per una data successiva alla scadenza del termine di tre mesi previsto dall’art. 6, comma 1, del D.  Lgs 28/2010, che nel caso di specie risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice – ai sensi del secondo comma del predetto art. 6;
Ritenuto, infine, di accogliere la richiesta della società convenuta condominio di autorizzazione alla chiamata in causa dell’Istituto erogatore della pensione del Sig. A.L., Istituto nei cui confronti andrà esteso il procedimento della mediazione obbligatoria;
Invita le parti alla media-conciliazione della controversia sulla domanda, con avvertenza che, in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, la domanda sarà dichiarata improcedibile;
Invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4 3° comma d.lgs. 28/2010;
Informa le parti che l’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento all’Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio,
Autorizza la chiamata in causa di I. con sede in Roma alla via C……, antro il 31.05.2017;
FISSA termine fino al quindicesimo girono dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, la domanda di cui all’art.  5 del d.lgs. n. 28/2010;
Rinvia all’udienza del 21.07.2017 ora di rito, per l’eventuale prosecuzione del giudizio e/o per i provvedimenti consequenziali.
Si comunichi.
Napoli 27.02.2017
 Il Giudice di Pace
Dott. Raffaele Bressi

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