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27.04.2017 – Padova – Marani

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile,
in persona del dott. Luca Marani, in funzione giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, iscritto a ruolo il 7.10.2014 al n. 9765/2014 del ruolo
generale promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c
DA
…………. nato a …………… il ………………. rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti M.M.
e R. T. del Foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ avv. F. O. in
Padova, via Nicolò Tommasco n. 56, per procura rilasciata in calce al ricorso depositato in
data 7. 10. 2014 ai sensi dell’art. 702 bis c. p. c.

ricorrente/attore

CONTRO
…………………… sede in …………… in persona della dott.ssa ……………….. rappresentata e
difesa in causa dall’ ……………………….. del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’ avv. …………………………………, per procura rilasciata in calce alla
comparsa di costituzione e risposta

convenuta

Oggetto:
nullità, annullamento, risoluzione del contratto in materia di intermediazione finanziaria
e risarcimento del danno
CONCLUSIONE DELL’ATTORE:
Voglia l’ Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa
ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti e riservata ogni ulteriore istanza istruttoria,
produzione e deduzione:
NEL MERITO:
1.
In via principale: dichiarare che il comportamento tenuto dalla banca, in occasione della
prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto i prodotti finanziari oggetto del
presente giudizio, è illegittimo per le motivazioni indicate nel ricorso introduttivo, nelle
memorie ex. Art. 183 co. 6 cpc n. I, II e III, nonché nei verbali d’udienza.
2.
Sempre in via principale: per i motivi indicati sempre nel ricorso introduttivo, nelle memorie
ex. Art. 183 co. 6 cpc n. I, II e III, nonché nei verbali d’udienza, accertare la nullità ex art. 30
TUF del contratto/proposta di adesione al piano finanziario My Way ………………, stipulato
con la banca convenuta, in data 11/9/2000, dal sig. ………………….. e di tutti i discendenti
contratti nonché di quelli funzionalmente collegati (contratto di deposito, negoziazione titoli e di
conto corrente), e per l’effetto dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la banca
alla restituzione delle somme versate dall’attore pari a € 26.338, 95 o a quella minore o maggi
ore somma accertata in sede di giudizio, oltre alla svalutazione e agli interessi legali maturati
dal 11/09/2000 sino alla data del saldo e al maggior danno conseguente all’indisponibilità delle
relative somme investite: per l’effetto ancora dichiararsi che nulla è dovuto a qualsiasi titolo
dal ricorrente nei confronti della ……………………. in forza dei suddetti contratti e in forza del
contratto del conto corrente………………………………. rigettando, in ogni caso, la domanda
riconvenzionale avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
3.
In via subordinata: pronunciare l’annullamento del contratto My Way n. ……………….
stipulato con la banca convenuta, in data 11/9/2000 dal ………………………… e di tutti i
discendenti contratti nonché di quelli funzionalmente collegati (contratto di deposito,
negoziazione titoli e di conto correte), e per l’effetto dichiararsi tenuta e conseguentemente
condannarsi la banca alla restituzione delle somme versate dall’attore par a € 26.338,95 o a
quella minore o maggiore somma accertata in sede di giudizio, oltre alla svalutazione e agli
interessi legai maturati dal 11/9/2000 sino alla data del saldo e al maggior danno conseguente
all’indisponibilità delle relative somme investite; per l’effetto ancora dichiararsi che nulla
è dovuto a qualsiasi titolo dal ricorrente nei confronti della …………………….. in forza dei
suddetti contratti e in forza del contratto di conto corrente n. ………………………… rigettando, in
ogni caso, la domanda riconvenzionale avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
4.
In via di ulteriore subordine: dichiarare la risoluzione del contratto My Way n. …………………
stipulato con la banca convenuta, in data 11/9/2000, dal sig. ……………………. e di tutti i
discendenti contratti nonché di quelli funzionalmente collegati (contratto di deposito,
negoziazione titoli e di conto corrente), e per l’effetto dichiararsi tenuta e conseguentemente
condannarsi la banca alla restituzione delle somme versate dall’attore pari a € 26.338,95 o a
quella minore o maggiore alla somma accertata in sede di giudizio, oltre alla svalutazione e
agli interessi legali maturati dal 11/09/2000 sino alla data del saldo e al maggior danno
conseguente all’indisponibilità delle relative somme investite; per l’effetto ancora dichiararsi
che nulla è dovuto a qualsiasi titolo ricorrente nei confronti della ………………………. in forza dei
suddetti contratti e in forza del contratto di conto corrente n. …………….. rigettando, in ogni
caso, la domanda riconvenzionale avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
5.
In estremo subordine: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al presente atto,
anche eventualmente in via alternativa alle domande sub. 1, 2, 3 e 4 la responsabilità
precontrattuale e/o extracontrattuale e quindi condannare la convenuta alla restituzione delle
somme versate dall’attore pari a € 26.338,95 ed al risarcimento dei danni patrimoniale e non
patrimoniali subiti dall’attore, nella misura accertata nel corso del giudizio, anche ai sensi
del art. 1226 c. c. oltre al maggior danno conseguente all’indisponibilità delle somme investite.
6.
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale o totale della
domanda riconvenzionale di controparte, provvedere alla compensazione delle somme
eventualmente dovute alla convenuta con quelle spettanti al sig. ……………………. per la
quantità corrispondente;
7.
Ancora in ogni caso, condannare la banca a procedere alla cancellazione del nominativo del
sig. ……………………. dalla Centrale Rischi e da ogni altra banca dati cui sia stato comunicato,
quale cattivo pagatore, il suo nominativo;
8.
Sempre in ogni caso condannarsi la banca al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali
conseguenti ai comportamenti illegittimi tenuti dalla banca e meglio descritti nel ricorso
introduttivo, nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. I, II e III, nonché nei verbali d’udienza nella
rilevata nel corso del giudizio, anche ai sensi dell’art. 1226 c. c.
IN OGNI CASO:
Onorari e spese di causa rifusi, oltre 15% a titolo di rimborso spese generali, C.P.A. ed I. V. A.
come per legge, oltre all’importo di € 260,75 sostenuto dall’attore per la procedura di
mediazione (cfr. docc. 18 e 20).
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l’accoglimento delle istanze istruttorie non accolte, già formulate nella memoria ex
art. 183 co. 6 cpc n. II.
Con salvezza di ogni altro diritto.
CONCLUSIONE DELLA CONVENUTA:
Voglia rill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna
declaratoria, così giudicare:
NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto,
per le ragioni tutte esposte in atti.

IN VIA RICONVENZIONALE

Accertare e dichiarare che la Banca vanta un credito nei confronti del Sig. ………………… pari a
€ 1. 230, 39. Oltre interessi, o ad altra diversa somma che risulterà accertata in corso di causa

e, per l’effetto.

Condannare il ……………….. a pagare in favore della Banca la somma di € 16.230,39, oltre
interessi, o ad altra diversa somma che risulterà accertata in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa riguarda il piano finanziario denominato My Way n. …………………….
sottoscritto dall’attore in data 11.9.2000, piano che prevede la concessione di un
finanziamento di £ 97.700.700 della durata di 30 anni e con 354 rate a scadenza mensile di
£ 600.000 ciascuna, l’obbligo di acquisto di obbligazioni European Investment Bank per un
valore nominale di € 124.000,000 e la sottoscrizione di quote del Fondo Comune di
investimento denominato “Spazio Finanza Concentrati”.
L’attore ricorrente ha eccepito la nullità del piano finanziario (e di tutti i contratti che lo
compongono) per violazione dell’art. 30 TUF, stante mancata previsione della facoltà di
recesso.
In secondo luogo il ………………… Ha eccepito che la proposta contrattuale è pervenuta da
…………………… mentre il contratto è stato concluso con un diverso soggetto, vale a dire
…………………….., di talchè il contratto non si sarebbe mai perfezionato.
In terzo luogo il ricorrente ha eccepito la violazione dei doveri di diligenza, correttezza e
trasparenza dell’intermediario, il quale ha violato il dovere di informazione, il dovere di
astenersi da operazioni non adeguate ed il dovere di agire in conflitto di interessi, violazioni
queste (dell’art. 21 TUF, degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob del 1998 e degli artt. 2 e
39 del Codice del Consumo) che hanno determinato un vizio del consenso ex art. 1419 e ss.
Cod. cov. (da qui la subordinata richiesta di annullamento del contratto per dolo ed errore,
oltre per conflitto di interessi) e che comunque giustificano la risoluzione del contratto per
inadempimento contrattuale.
Il …………………… ha formulato altresì domanda di risarcimento del danno patrimoniale (ivi
incluse le spese di mediazione) e non patrimoniale (stante la segnalazione al SIC
dell’interruzione dei pagamenti dallo stesso effettuata quando ha iniziato a dubitare della
validità del piano finanziario sottoscritto) e, infine, ha chiesto che la banca provveda alla
cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi e da ogni altra banca dati cui sia stato
comunicato, quale cattivo pagatore, il suo nominativo.
La convenuta (d’ora in poi anche …………….. per comodità espositiva) si è costituita imettendo
documentazioni e contestando le avverse difese con argomentazioni sulle quali si tornerà, per
quanto di rilievo, nel prosieguo dell’esposizione. Va qui ricordato che ………………. ha formulato
domanda riconvenzionale per il pagamento di € 16.230,29 a titolo di rate non pagate e di re
siduo dell’estinzione anticipata del finanziamento (cui essa ha dato corso, intimando la
risoluzione del contratto, dopo che il ricorrente si era reso moroso nel pagamento di 22 rate,
nulla avendo corrisposto a partire dal mese di ottobre 2007).


Va innanzitutto valutata la seconda contestazione formulata dal ricorrente, posta che la
stessa, attenendo alla conclusione del contratto, assume carattere preliminare rispetto alle
altre. Tale eccezione va rigettata in quanto la diversità dei nominativi delle banche è
riconducibile, come spiegato dalla convenuta, alle operazioni di mutamento di denominazione
e di fusione per incorporazione che hanno determinato il mutamento della titolarità del
rapporto fino a giungere all’odierna ………………………………….


Con riferimento all’eccezione di nullità formulata dall’attore ai sensi dell’art. 30 TUF, si osserva
che è pacifico tra le parti che il contratto di cui è causa rientri nel campo applicativo di quella
norma per avere ad oggetto strumenti finanziari e per essere stato concluso fuori sede, vale a
dire presso l’abitazione dell’attore o al più presso la sua azienda, stando a quanto dichiarato in
forma dubitativa dal teste …………………. che all’epoca dei fatti era il promotore finanziario di
……………….. che procurò la sottoscrizione del contratto di cui è causa. Appare comunque
maggiormente credibile che il contratto sia stato sottoscritto presso l’abitazione dell’attore,
stante il sicuro ricordo manifestato dall’altra teste escussa, vale a dire ……………….. all’epoca
dei fatti coniuge del …………………. e da questi separata da oltre cinque anni al momento
dell’escussione testimoniale.
D
all’esame del contratto dimesso dall’attore

composto dai documenti n. 1 a) e 1 b) del suo fascicolo

emerge l’assenza della clausola sul recesso, dovendo al riguardo ricordarsi che la clausola
deve avere il contenuto di cui al comma 6 dell’art. 30, vale a dire deve consentire
all’investitore di recedere dal contratto nei sette giorni successivi alla sua conclusione senza
alcuna spesa o corrispettivo in favore del promotore finanziario o del soggetto abilitato.
La convenuta, per confutare l’eccezione del ricorrente, ha dimesso quale documento n. 2
quella dovrebbe essere la proposta di adesione al piano finanziario denominato My Way. La
coppia prodotta dalla banca

prodotta dal ………………. Nella prima e nell’ultima (ovvero la nona) pagina, mentre ne differisce
per quanto riguarda le pagine da due ad otto. Si osserva che queste ultime (le quali
contengono la previsione sulla facoltà di recesso) sono all’evidenza riferite al diverso piano
finanziario “4 YOU”, come del reso emerge dall’indicazione di tale diverso piano che compare
in calce a destra di ciascuna delle pagine che compongono il corpo del documento. E’ pure
interessante evidenziare che manca la consecuzione tra l’ottava pagina del documento
dimesso dalla convenuta (che si chiude con l’art. 5 avente ad oggetto “Accusa di ricezione da
parte) e la nona pagina (uguale anche nell’originale anche nell’originale dimesso dal
………………. che si apre con l’art. 5 avente anch’esso oggetto “Accusa di ricezione da parte del
Cliente” nonché avente il medesimo contenuto della clausola indicata alla fine di pagina otto
del documento dimesso dall’opposta.
E’, quindi, chiaro che non si tratta (nelle pagine da due ad otto) del contratto a suo tempo
sottoscritto dal ricorrente, ma di una copia creata in vista del contenzioso giudiziario, forse
dalla convenuta o forse dalla società in essa incorporate, al fine di (tentare di) dimostrare
l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 30 TUF.
La falsità del documento prodotto da ……………………. risulta confermata dalla copia in
possesso di …………………………….. E da questi depositata in cancelleria in corso di causa in
adempimento dell’ordine emesso dal Giudicante all’udienza nel quale è stato sentito (copia
che è stata legittimamente acquisita in giudizio ai sensi dell’art. 118 c. p. c. come è stato
evidenziato dalla stessa convenuta, così potendosi superare le contestazioni –
peraltro tardive in quanto non formulate all’udienza nella quale è stata pronunciata l’ordinanza
– dell’attore). Invero, la copia del documento in possesso del promotore finanziario è
identica (e, quindi, priva dell’informativa di recesso) a quella dimessa dall’attore.
La convenuta ha sostenuto, nella comparsa conclusionale, che la facoltà di recesso sarebbe
prevista dall’art. 8 del documento dimesso dall’attore. In realtà, così non è, posto che
l’anzidetta clausola non disciplina la facoltà di cui l’art. 30, comma 6, TUF, bensì il diritto di
recesso (o, per meglio dire, di estinzione anticipata del rapporto) esercitabile sì dal cliente, ma
nel corso del rapporto ed a titolo oneroso (vale a dire previa corresponsione degli interessi e
degli altri oneri maturati fino a quel momento nonché di un ulteriore importo determinato
dalla somma delle rate ancora a scadere attualizzate come da contratto). Neppure il richiamo
all’art. 3 del contratto – effettuato sempre dalla convenuta nella predetta memoria ex art. 190
c. p. c. – è persuasivo in quanto la facoltà di recedere dal servizio di acquisto/vendita dei
singoli strumenti finanziari è fattispecie diversa dal recesso dal piano di investimento, fermo
restando che, secondo quanto specificato nel contratto, “resta impregiudicata l’esecuzione
degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non
espressamente revocati in tempo utile” (sicchè si è al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 30,
comma 6, TUF).
Va, quindi, dichiarata la nullità del piano finanziario dal ……………………. nullità che si estende
ai contratti ad esso collegati (tra cui il conto corrente sul quale venivano effettuati gli addebiti
relativi al piano finanziario), con assorbimento di tutte le ulteriori contestazioni di invalidità e
risoluzione.
L’attore ha diritto alla restituzione delle somme versate, pari ad € 26.338,95 oltre ad interessi
legali che decorrono ex art. 2033 cod. civ. dal giorno dei pagamenti. Invero, la banca va
considerata quale soggetto in mala fede per quanto detto sopra, posto che è evidente che
…….. le banche cui essa è subentrata hanno richiesto il pagamento di somme sulla base di un
contratto la cui nullità era, per quanto detto sopra, nota o al più chiaramente evincibile (e la
colpa grave, per principio generale, va equiparata al dolo).
Va corrispondentemente rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta.
La domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente va rigettata in quanto non è
stato provato che sia derivato al ……………. un pregiudizio dalla segnalazione a sofferenza
effettuata dalla convenuta (e, prima ancora, manca persino una compiuta allegazione,
che avrebbe dovuto riguardare la tipologia di attività svolta dal ricorrente e l’indicazione delle
forme di credito, con correlativo pregiudizio, cui egli non ha potuto avere accesso per effetto
della condotta…………………………………..
Non rilevano ai fini della determinazione del danno risarcibile, bensì ai fini delle statuizioni di
cui all’art. 91 c. p. c., le spese sostenute dall’attore per il procedimento di mediazione, spese di
cui si dirà oltre.
Il ……………………….. ha, invece,diritto a che vengano eliminate le segnalazioni alla Centrale
rischi della Banca d’Italia (o ad altra banca dati) relative al mancato pagamento delle somme
dovute sulla base del contratto di cui è causa.


Le spese seguono la soccombenza e la convenuta, in applicazione dei parametri di cui al D.
M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra € 26.00,01 ed € 52.000,00 (cui si fa
riferimento attesa l’entità della pronuncia restitutoria), va condannata pagamento di …………..
per compenso, ………………………… per spese forfettarie al 15% ed ………………… per esborsi,
oltre ad IVA e CPA come per legge.
La condanna si estende alle spese sostenute dall’attore nel procedimento di mediazione,
posto che lo stesso rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione.
Vanno rifuse sia le spese corrisposte all’organismo di mediazione (pari ad € 212,35),
apparendo quest’ultima somma proporzionata all’attività svolta in tale fase pre-giudiziale.
La condotta tenuta dalla banca merita adeguata sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod.
proc. civ. invero, …………………………. ha resistito in giudizio nonostante la evidente falsità del
documento dalla stessa dimesso (forse formato da soggetti riconducibili alle banche in essa
incorporata, ma ciò non cambia la sostanza delle cose, dovendo l’ente incorporante
rispondere della condotta tenuta dall’ente incorporato). L’utilizzo di un contratto alterato da
parte della convenuta è tanto più grave in quanto il ……………… Già con la lettera del 3. 12.
2009 aveva segnalato ……………….. l’alterazione del documento contrattuale invitagli
dall’odierna convenuta, avendo, inoltre, l’attore manifestato nei suoi atti difensivi la volontà di
trovare una soluzione transattiva, volontà cui la banca non ha dato seguito, costringendo l’a
dito Ufficio giudiziario a definire nel merito la controversia.
Si ritiene, quindi, che condanna appropriata sia quella pari a due volte e mezzo l’importo
liquidato a titolo di compenso, vale a dire € 10.000,00………… va condannata altresì al
versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. N. 28 del
2010 in quanto non ha addotto alcun giustificato motivo per la mancata partecipazione al
procedimento di mediazione (che si è fermato alla fase preliminare, stante la comunicazione
dell’odierna convenuta di non volere aderirvi).
Non va disposta alcuna segnalazione al Procuratore della Repubblica in quanto il delitto di
truffa che si voglia per ipotesi ritenere essere stato commesso in danno dell’attore è
procedibile a querela della persona offesa, mentre la condotta di uso di atto falso
(indubbiamente posta in essere da …………… Nel presente giudizio) è stata depenalizzata
con il d. lgs. N. 7 del 2016 (e comunque in precedenza, trattandosi di scrittura privata, il delitto
era procedibile a querela della persona offesa).
P. Q. M.
IL Tribunale di Padova in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott.
Luca Marani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così decide:
1)
Accerta la violazione dell’art. 30, comma 6, del d. lgs. N. 58 del 1998 e, per l’effetto, dichiara la
nullità del contratto di adesione al piano finanziario My Way ………………….. stipulato dall’attore
in data 11. 9. 2000 nonché dei contratti ad esso collegati (contratto di deposito, di egoziazione
titoli e di conto corrente n. ………………….
2)
Rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta.
3)
Condanna la convenuta alla restituzione di € 26.338,95 oltre ad interessi legali dai singoli
pagamenti al saldo.
4)
Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dall’attore.
5)
Condanna la convenuta ad effettuare le segnalazioni necessarie per la cancellazione del
nominativo dell’attore della Centrale Rischi e da ogni altra banca dati cui il nominativo del
…… sia stato comunicato per le inadempienze riguardanti il piano finanziario di cui è causa.
6)
Liquidate le spese di lite sostenute dall’attore in € ………………. per esborsi, oltre ad IV e CPA
come per legge, condanna la convenuta alla loro rifusione integrale.
7)
Condanna la convenuta alla refusione in favore di attore delle spese da questi corrisposte
all’organismo di mediazione (pari ad € 48,40) e delle spese per l’attività difensiva svolta nel
procedimento di mediazione dell’ avv. Multari (pari ad €212,35).
8)
Condanna la convenuta al pagamento di € 10.000,00 in favore dell’attore ai sensi dell’art.
96, comma 3, c. p. c.
9)
Condanna la convenuta al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Padova, 27 aprile 2017
IL GIUDICE
(Dott. Luca Marani)

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