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27.08.2013 – Nocera Inferiore – Levita

Conciliazione endoprocessuale; proposta del giudice – art. 185-bis c.p.c. – Tribunale di Nocera Inferiore, ordinanza Dr. Levita – Anatocismo bancario.
Nocera Inferiore, 27.8.2013
Tribunale di Nocera Inferiore
Sezione I civile
Il Giudice dott. Luigi Levita
Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui a verbale che precede;
rilevato che nelle more del presente procedimento è entrato in vigore, con immediata applicabilità (Trib.Milano, 26/06/2013), l’art.185 bis cpc a mente del quale “il giudice, alla prima
udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto
riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversi e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”;
evidenziato inoltre alle parti il coordinamento con l’art.91 cpc, secondo cui il giudice, “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la
parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo
comma dell’articolo 92”;
tenuto conto del fatto che, sulla scorta delle rispettive posizioni delle parti
1) alcune questioni emerse nel corso del procedimento (allo stato e salva ogni sopravvenienza
istruttoria) appaiono pacifiche, e segnatamente:

  • il rapporto di conto corrente tra le parti;
    2) alcune questioni di diritto emerse nel corso del procedimento (allo stato e salva ogni sopravvenienza istruttoria) appaiono di pronta soluzione, e segnatamente:
  • la questione dell’anatocismo bancario;
  • la questione della commissione di massimo scoperto;
  • la questione della capitalizzazione degli interessi;
    3) il valore della controversia sicuramente non elevato, il che impone la formulazione di una
    proposta transattiva o conciliativa
    P . Q . M .
    il Giudice formula alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa: con corresponsione a parte opponente della somma di euro 8.000,00 all’attualità, previa compensazione delle
    rispettive ragioni ed a definizione integrale della controversia. Il tutto, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti e con partizione delle spese dell’espletata CTU a carico
    della banca.
    Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l’udienza del 15/01/2014; a
    tal fine, le parti sono invitate a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi
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    eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta.
    Si riserva all’esito per l’eventuale prosieguo istruttorio (in particolare, affidamento di incarico
    integrativo al CTU).
    Rappresenta alle parti che i costi delle rispettive spettanze legali, di un eventuale supplemento
    di consulenza tecnica di ufficio e di ogni altro adempimento connesso hanno già oltrepassato,
    cumulativamente considerati ed in ragione dell’anzianità della lite, il valore della controversia.
    Si comunichi a cura della cancelleria.

Nocera inferiore, 27/08/2013
Il Giudice dott. Luigi Levita
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/proposta-conciliativa-del-giudice-art-185-bis-cpc-prime-applicazioni.html
L’articolo 185-bis c.p.c. – dal titolo “Proposta di conciliazione del giudice” – è stato introdotto dall’art.77 del D.L. 21.6.2013, n.69 (Decreto del Fare), in vigore dal 22.6.2013 e convertito con modifiche nella legge 20.8.2013, n.194; testualmente sancisce che “Il giudice, alla prima udienza, ovvero
sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del
giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,
una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”.
L’art.185 bis c.p.c., quindi, è norma applicabile ai processi pendenti e può essere utilizzata in
qualsiasi momento del giudizio, purché non sia ultimata l’istruttoria. Il Tribunale di Nocera Inferiore,
in persona del dott. Luigi Levita, con ordinanza del 27.8.2013, ha immediatamente applicato la norma,
formulando nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo una proposta di conciliazione in favore di una banca di euro 8.000,00 con integrale compensazione delle spese legali, ad esclusione delle spese della consulenza tecnica di ufficio.
Il Tribunale ha evidenziato il coordinamento della nuova norma dell’art.185 bis c.p.c. con
l’art.91 c.p.c. secondo cui se il giudice “accoglie la domanda in misura non superiore alla eventuale
proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa, salvo
quanto disposto dal secondo comma dall’art.92 ”
Alla luce di tale interpretazione sistematica anche il rifiuto alla proposta conciliativa del giudice dovrà essere adeguatamente giustificato al fine di non incorrere nell’applicazione dell’ art.91
c.p.c. per rifiuto senza giustificato motivo

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