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27.09.2016 – Milano – Boroni

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 62162/2015
tra
M C
ATTORE
e
P C
P M
S SRL
CONVENUTI

Oggi 27 settembre 2016, alle ore 10.00 , innanzi al dott. Valentina Boroni, sono comparsi:
per M C l’avv. Antonia PARISOTTO

per P C per P M l’avv. Simonetta Mele , in sostituzione dell’avv.
MUNAFO’ DIEGO
per S SRL l’avv. BELTRAMETTI MARCO

L’avv. Parisotto rappresenta che nel termine assegnato dal Giudice alla udienza dell’8.3.2016 è
stato introdotto il procedimento di mediazione nei confronti della convenuta srl; accortisi
dell’errore essendo il procedimento da instaurare con il dott. M si è provveduto ad instaura
detto procedimento, seppure successivamente al termine assegnato; il procedimento ha avuto
peraltro esito negativo.
Deposita i due verbali di mediazione e chiede proseguirsi oltre nel giudizio con assegnazione die
termini ex art,. 183 sesto comma c.p.c.
L’avv. Mele si riporta alle eccezioni già svolte alla precedente udienza, in via subordinata si associa
alla richiesta di termini.
L’avv. Beltrametti si riporta alle osservazioni già enunciate alla precedente udienza e si associa alle
istanze dell’avv. Mele.
Il Giudice
Sentite le parti ed acquisita la documentazione depositata dalla difesa di parte attrice,
rilevato che il tentativo di mediazione obbligatorio con il convenuto M risulta comunque
esperito ancorchè successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice;
ritenuto che tale situazione consenta di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il
mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del
Firmato Da: BORONI VALENTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c6c71
IL CASO.it
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termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto
sostanziale dello svolgimento del procedimento;
ritenuto che il procedimento obbligatorio non riguardi la domanda di regresso svolta dal convenuto
, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi
previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria
medica;
P.Q.M
Respinge le istanze di improcedibilità sollevate dalle difese dei convenuti e, come richiesto, assegna
i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. nella misura di legge;
rinvia per esame delle istanze istruttorie alla udienza del 1.2.2017 ore 12,00. Invita i procuratori a
depositare anche copia cartacea delle rispettive memorie istruttorie.
Il Giudice
Valentina Boroni

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