Il Giudice di Pace dispone come condizione di procedibilità della domanda la partecipazione di entrambe le parti davanti al mediatore
Trib. di: Monza – Ordinanza del: 28-01-2015 – Giudice: Debora Ravenna
Materia: Contratti atipici e obbligazioni – Argomento: Mediazione delegata
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA
SEZIONE 01 via Borgazzi, 27
Procedimento numero: 8157/2014 Rito Ordinario
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie
Giudice: RAVENNA DEBORA
Parti nel procedimento:
- Ricorrente principale X
- Attore secondario Q
- Resistente principale Y
Il GDP a scioglimento della riserva che precede, lette le istanze delle parti e gli atti, esaminati i documenti, così provvede: non sospende l’esecuzione provvisoria in quanto non si ravvisano i “gravi motivi” richiesti dall’art. 649 c.p.c., la somma escussa , infatti è molto modesta. Letto l’art.5 comma 2 del D.lvo n° 28/2010, valutata la natura della causa – che verte in tema di mancato pagamento di spese straordinarie per il figlio della coppia – rilevato che dall’esame degli atti e dei documenti emerge una situazione di grave conflittualità tra i genitori, conflittualità che può solo aumentare se non si interviene tempestivamente con una procedura stragiudiziale, invita le parti a procedere alla mediazione. Precisa che la mediazione disposta dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Precisa altresì che, perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità è necessario che le parti si presentino personalmente avanti al mediatore, assistite dai propri legali, e che partecipino all’incontro di mediazione e non solamente a una sessione informativa.
Per Questo Motivo:
dispone della mediazione ex art 5 comma 2° D.lvo 28/2010, assegna il termine di 15 giorni alle parti per depositare la domanda di mediazione avanti ad un Organismo di Monza,
FISSA
L’udienza al 27/05/2015 ore 9:45 all’esito della procedura di mediazione.
Si comunichi
Monza, 28/1/2015
GDP
Ravenna