TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare
Procedura di liquidazione del patrimonio n. r.g. 3 / 2019
IL GIUDICE DELEGATO
visto l’art. 14-quinques L. 3/2012;
letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista l’integrazione depositata a seguito di osservazioni del giudice;
vista la relazione particolareggiata e successiva integrazione depositata ex art. 14-ter
comma terzo l. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità
della documentazione;
ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all’art. 14-ter L. 3/2012 e non
emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori;
PQM
dispone l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;
nomina liquidatore della procedura ai sensi dell’art. 15, comma 8, L. 3/2012 la
dott.ssa Silvia Tavernini;
dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo,
non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o
esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da
parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti
i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel
registro delle imprese;
Firmato Da: CLARIS APPIANI FRANCESCA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 548f7c1a5b26685a1af7c1f790fcbb43
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Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare
ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai
beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il patrimonio debba essere liquidato con procedura competitiva dal
liquidatore secondo le regole fallimentari in ossequio al programma di liquidazione
che verrà predisposto. Sul punto il liquidatore valuterà se surrogarsi, ai sensi dell’art.
14-novies L. 3/012, nella procedura esecutiva immobiliare individuale promossa da
BNL ovvero farne dichiarare l’improcedibilità al fine di vendere il bene pignorato
nella procedura di composizione della crisi. Non si ritiene opportuno, allo stato,
conferire mandato ad Agenzia immobiliare per la liquidazione dei beni, liquidazione
che può essere effettuata direttamente dal liquidatore ai sensi dell’art. 14-novies,
comma 2, L. 3/2012, salvo diversa determinazione da parte del liquidatore cui spetta
la programmazione della vendita dei cespiti;
determina ex art. 14-ter, comma 6, lett. b) L. 3/2012, alla luce delle dichiarazioni
allegate alla relazione dell’OCC (reddito della famiglia composta da 5 membri pari
ad € 5.230,00), viste le indicazioni sul reddito minimo ISTAT e in considerazione
dello sforzo economico che si impone di fronte all’accesso ad una procedura
concorsuale, nell’intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore
e della famiglia, salvo la somma di € 500 mensili che deve essere messa a
disposizione della procedura a favore dei debiti concorsuali (somma che potrà essere
rimodulata in corso di procedura dopo le necessarie verifiche da parte del
liquidatore);
precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma
di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda
in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della
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Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare
liquidazione al netto delle passività incontrate per l’acquisto e la conservazione degli
stessi.
Si comunichi al ricorrente, all’OCC e al Liquidatore.
Pavia, 28/05/2019
Il giudice
Francesca Paola Claris Appiani