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30.03.2016 – Torino – Marino

TRIBUNALE Dl TORINO SEZIONE V1 CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino. nella persona del giudice dott. Cecilia Marino. all’esito della discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. pronuncia e da lettura della seguente

SENTENZA

L’attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente, eccependo l’addebito di interessi ultralegali. l’illegittima variazione del tasso di interesse debitore. l’illegittima capitalizzazione di interessi e l’addebito di spese non concordate. chiedendo la condanna della Banca alla restituzione della somma di euro 556.957.09.

La Banca ha eccepito l’infondatezza di tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto del tutto sfornite di prova.

All’udienza del il Giudice ha rilevato non essere stato esperito l’obbligatorio tentativo di mediazione. rinviando per la di parte attrice. della predetta doculnentazione_

Parte attrice ha depositato il verbale di conclusione del procedimento di mediazione del 27.05.2015 promosso da omissis senza l’assistenza di un avvocato. ma solo del consulente omissis s.r.l.

La Banca ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande avversarie in quanto nel procedimento di mediazione obbligatoria e necessaria l’assistenza di un avvocato

Ritiene il giudicante che l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità di parte convenuta e da accogliere in quanto l’art. 5. comma I bis. D.Lgs. 28:2010 recita che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di contratti ) bancari tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…) L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”: di conseguenza il procedimento di mediazione esperito da parte attrice non può considerarsi validamente esperito. essendo necessaria per espressa previsione legislativa l’assistenza di un avvocato per la validità del procedimento stesso. Non vi sono le condizioni per la condanna dell’attrice ex art. 96 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q. M.

Il Tribunale. definitivamente pronunciando. ogni diversa istanza cd eccezione disattesa o assorbita. casi dispone’ dichiara ilnprocedibili le domande di parte attrice:

dichiara tenuta e condanna parte attrice a riinborsare :t pane convenuta le spese di lite che liquida in e 1 6.739,02.

11 Giudice dott.ssa Cecilia Marino

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