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Rottamazione bis Istituto ICAF

Rottamazione bis

Autore: Giorgio Laurendi – Tributarista e consulente fiscale, ex dirigente Agenzia delle Entrate

Il Decreto Fiscale, D.L. 148/2017 che ha riaperto i termini di ammissione alla procedura di Definizione Agevolata dei ruoli di cui al D.L. 193/2016 e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 172 del 4 dicembre 2017 con la quale è avvenuta la conversione dello stesso, i contribuenti sono partiti nel presentare le domande della nuova rottamazione delle cartelle esattoriali.

Attraverso la rottamazione i contribuenti possono chiedere la definizione agevolata delle cartelle di pagamento erariali e/o avvisi di addebito INPS e degli avvisi di accertamento esecutivi ottenendo lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora (sono escluse le spese di rimborso delle procedure esecutive).

Tra le novità più rilevanti si segnala la possibilità di essere ammessi alla nuova rottamazione dei ruoli, con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 31 dicembre 2016, anche per i contribuenti che non hanno aderito alla prima edizione della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016.

La riapertura dei termini D.L. 148/2017, ha dato la possibilità a chi non aveva potuto aderire nel precedente provvedimento di rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 oltre a quelli affidati dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” ex art. 6 del DL n.193/2016.

Per effetto del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017, possono dunque essere oggetto di definizione agevolata:

  • i carichi dal 2000 al 2016 che non siano stati oggetto di dichiarazioni per i quali non era stata presentata istanza di adesione alla prima finestra di definizione agevolata; sono stati, anche recuperati i piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione del c. 8 dell’art. 6 del D.L. 193 a causa del mancato pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
  • i carichi dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

La novità più rilevante della nuova rottamazione è, infatti, la predisposizione di maggiore apertura nei confronti di coloro che presentano delle morosità in seno ai piani di dilazione precedentemente richiesti ex art. 19 del DPR n. 602/73.

Pertanto, a differenza di quanto previsto nella precedente edizione provvedimento, il mancato pagamento delle rate pregresse sulle dilazioni in corso ex art. 19 del DPR 602/73, non costituirà causa ostativa per l’ammissione alla rottamazione.

Si rammenta, che il c. 8 del DL n. 193/2016 aveva previsto che “la facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Mentre con la nuova versione del provvedimento, consente anche ai soggetti morosi sulle dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016 di aderire alla definizione agevolata.

Comunque, su tale punto è meglio precisare quanto di seguito:

  • per quanto concerne i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 il comma 10-bis del DL n.148/2017 stabilisce che: “in deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere”.

Pertanto, i contribuenti che eventualmente decideranno di rottamare tali carichi potranno accedere al beneficio, anche se non hanno adempiuto ai versamenti relativi ai piani rateali in essere. Pertanto non saranno richieste le rate in pagate per potere accedere al beneficio.

I contribuenti per aderire alla definizione agevolata dovranno presentare entro il 15 maggio 2018 il modello di adesione ossia il modello DA 2000/17.

Pertanto entro il 30 giugno 2018, Agenzia delle Entrate -Riscossione comunicherà ai medesimi gli importi dovuti ai fini della rottamazione, i cui pagamenti potranno essere effettuati in un numero massimo di 5 rate consecutive di uguale importo da pagare rispettivamente nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. (quelli notificati nel settembre 2017)

  • invece, per quanto concerne, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, il comma 8 del DL 148/2017 prevede, invece, che per aderire alla nuova rottamazione debbano innanzitutto essere saldate, entro luglio 2018, le rate scadute al 31 dicembre 2016.

Infatti, con riferimento a tali carichi i contribuenti, entro il 15 maggio 2018, dovranno presentare all’agente della riscossione l’istanza di rottamazione mediante il modello DA 2000/17.

I contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata devono presentare (a mano o a mezzo PEC) entro il 15 maggio 2018 il modello DA-2017 (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Il modello prevede, al pari della precedente edizione dell’istituto, la rinuncia agli eventuali contenziosi in corso in relazione a cariche dei quali si chiede la definizione.

A seguito di ciò l’agente della riscossione comunicherà agli stessi, entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate non pagate che il debitore dovrà regolarizzare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018.
Si precisa che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.

L’agente della Riscossione comunicherà al contribuente, entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rottamazione, nonché quello delle singole rate con il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse. Quest’ultimo sarà tenuto poi a pagare tali importi in tre rate consecutive, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2018, il 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019.

Il comma 8 del DL n. 148/2017, prevede la stessa procedura trova applicazione anche per i contribuenti “riammessi” cioè tutti quei contribuenti che avevano già presentato la domanda di adesione alla rottamazione ex art.6 del DL n.193/2016 ma non erano stati ammessi alla precedente edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza al 31 dicembre 2016.

Il mancato versamento nei termini, nonché l’eventuale omesso o insufficiente versamento comportano inevitabilmente la decadenza dai benefici della procedura. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Giorgio Laurendi – Tributarista e consulente fiscale, ex dirigente Agenzia delle Entrate

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