25.03.2022 – Oristano – Cassazione
Dovendo verificare il potere di rappresentanza di colui che è comparso in nome e per conto dell’attore all’incontro di mediazione, stante la contestazione delle convenute, è decisiva la modalità con cui si dovrebbe attuare la riduzione, desumibile dalla volontà processuale, che univocamente non è di chiedere la legittima in natura, bensì di chiederne il valore, limitando la domanda alla reintegrazione per equivalente. Se così è, e non si vede alternativa, non essendo stata posta mai in discussione l’attribuzione di beni determinati da parte del defunto, si deve ritenere che il pagamento della somma necessaria per reintegrare la quota del legittimario, eventualmente lesa, possa essere stabilita in via transattiva anche con una comune scrittura privata, senza bisogno di autentica della firma.
SENTENZA