Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
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Consulenza in mediazione

08.03.2022 – Ravenna – Gilotta

La relazione redatta dal consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione, che si concluda senza accordo, può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza, in virtù di un equilibrato contemperamento fra la citata esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle attività che si compiono nel corso ed all’interno di tale procedimento. Ne consegue che il Giudice potrà utilizzare tale relazione come prova atipica valutabile secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze e rilievi delle parti più che per fondare la sentenza per trame argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio
SENTENZA

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22.01.2022 – Roma – Cavallo

Nella relazione, in particolare, il consulente nominato evidenzia di aver esaminato tutta la documentazione fornita dall’ attuale amministratore del condominio opponente, come ad esempio fatture, contabili di pagamento, estratti conto, corrispondenza e riepiloghi contabili, rilevando che la regolarità contabile emerge dallo studio condotto sui bilanci consuntivi e sulle situazioni contabili ufficiali, procedendo poi al riordino, anno per anno e gestione per gestione, dei vari documenti e contabili di pagamento, e pervenendo alla completa ricostruzione di tutti i libri di cassa, tranne quello relativo alla gestione 2006 – 2007.
SENTENZA

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22.12.2021 – Firenze – Guglielmi

Dispone che le parti esperiscano tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico dell’attore opponente entro il termine di 15 dalla comunicazione della presente ordinanza.
ORDINANZA

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20.10.2021 – Roma – Cassazione

La Corte ritiene che, al fine di stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, debba aversi riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda” e ancora “quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”
SENTENZA

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20.07.2021 – Bari – Corte di Appello

Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.

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10.03.2021 – Roma – Moriconi

Informa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 III ° cpc;
ORDINANAZA

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09.03.2021 – Perugia – Marzullo

la mediazione, intesa sia come pratica dell’autonomia privata assistita da professionisti competenti e dal mediatore dei conflitti, sia come sede in cui è maggiormente possibile un confronto costruttivo delle posizioni e degli interessi e il perseguimento di soluzioni strategiche a vantaggio di tutte le parti, è lo strumento più capace a migliorare la gestione delle fasi patologiche dei rapporti giuridici e a ridurre il contenzioso giudiziale contingente all’attuale periodo emergenziale.
ORDINANZA

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20.01.2021 – Roma – Cassazione

Si deduce la violazione del D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 1-bis e 2, per non avere la corte territoriale disposto la mediazione delegata e per avere affermato la non obbligatorietà della mediazione in quanto il procedimento non afferirebbe alla materia dei diritti reali.
ORDINANZA

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12.10.2020 – Roma – Moriconi

Invero l’esito della consulenza, come già osservato e motivato nella predetta ordinanza, avrebbe dovuto indurre le parti a maggiore attenzione sulla convenienza di un accordo. Va aggiunta la palese irrilevanza, escluso il dolo non provato, della eventuale tardiva informazione da parte dell’assicurato della messa in mora (non si vede infatti quale pregiudizio, infatti neppure allegato, possa aver subito la compagnia di assicurazione), avrebbero dovuto favorire l’accordo.
ORDINANZA

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22.08.2020 – Benevento – D’Ambrogio

aver introdotto in sede giudiziale una nuova causa petendi relativa al superamento del tasso soglia per l’usura è certamente fatto costituente proprio la citata asimmetria tra le domande svolte in fase stragiudiziale e quelle svolte in fase giudiziale, poiché è stato alterato il percorso valutativo della domanda di mediazione da parte della società convenuta.
SENTENZA

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13.07.2020 – Genova – Corte d’Appello

Irrilevante, poi, è la circostanza che l’appellata abbia rifiutato una proposta transattiva; l’art. 91 c.p.c. dà rilievo a tale condotta, ai fini della disciplina delle spese, solo quando la domanda sia accolta in sentenza in misura non superiore al contenuto della proposta rifiutata.
SENTENZA

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13.01.2020 – Firenze – Cassazione

Giova sottolineare che la qualificazione del termine come ordinatorio non è decisiva ai fini della presente fattispecie, perché la dichiarazione di improcedibilità non postula la natura perentoria del termine concesso dal giudice, ma piuttosto l’effettivo mancato esperimento della mediazione alla data dell’udienza fissata dal giudice per consentire l’avveramento della condizione di procedibilità.
SENTENZA

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19.05.2019 – Verona – Pagliuca

A giustificazione della mancata comparizione la convenuta ha addotto il fatto che, essendo stata informata dell’iniziativa dell’attore solo nel dicembre 2015, non aveva avuto il tempo necessario per procedere all’ istruttoria interna in merito ai fatti avvenuti, sicché il tentativo di mediazione sarebbe risultato senz’ altro inutile e, quindi, la stessa ha per tale ragione preferito non parteciparvi.
In proposito va osservato che l’impedimento che rileva ai sensi dell’art, 8, c. 4bis Dlgs 28/10 è esclusivamente quello alla materiale partecipazione al primo incontro dinanzi al mediatore. Pertanto, per andare esente dall’ applicazione della sanzione prevista da della norma, la parte deve allegare e comprovare la sussistenza di un impedimento oggettivo alla sua comparizione dinanzi al mediatore, non rilevando a tal fine giustificazioni attinenti al diverso profilo relativo alla ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione. La giustificazione addotta dalla Azienda convenuta, quindi, non è certo idonea a giustificare la sua mancata comparizione dinanzi al mediatore, sicché a carico della stessa va applicata la sanzione di cui alla norma sopra citata.
SENTENZA

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18.10.2018 – Ascoli Piceno – Mariani

In sede di mediazione, l’elaborato peritale è stato espressamente svincolato dall’obbligo di riservatezza ed è pertanto producibile in giudizio ed ha la stessa valenza ed efficacia della perizia redatta su incarico del giudice in quanto le parti hanno concordato, sempre in sede di mediazione, che la stessa sia vincolante tra di loro.
La redazione della consulenza tecnica in mediazione ha i suoi vantaggi di costi e tempi di redazione e può confluire nel successivo giudizio o unitamente alla proposta del mediatore, che potrebbe ancorare la sua proposta ai risultati degli accertamenti tecnici.
SENTENZA

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21.05.2017 – Bari (Altamura) – Fazio

1) il mediatore deve accuratamente verbalizzare le attività svolte dinanzi a sé e in particolar modo le ragioni del rifiuto della parte a proseguire nell’attività di mediazione; 2) l’attore è tenuto a individuare un organismo di mediazione nel cui regolamento è previsto che il mediatore possa fare la proposta anche quando le parti non gliene facciano richiesta o anche in assenza di uno o più convenuti
ORDINANZA

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18.04.2017 – Ascoli Piceno – Mariani

Qualora una parte non si presenti personalmente all’incontro di mediazione, il giudice deve comminare la sanzione prevista dall’art. 8 c. 4 d.lgs. 28/2010: solo ove si aderisca al primo incontro informativo, la parte chiamata ha adempiuto all’obbligo su di essa incombente, non essendo possibile la comminatoria di alcuna sanzione anche qualora, dopo il primo incontro, dichiari che non intende proseguire. Nel caso in esame, invece, si riscontra che la convenuta non partecipava e il verbale di mediazione aveva esito negativo proprio per l’assenza della parte chiamata.
ORDINANZA

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