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Mancata comparizione personale senza giustificato motivo

25.03.2022 – Oristano – Cassazione

Dovendo verificare il potere di rappresentanza di colui che è comparso in nome e per conto dell’attore all’incontro di mediazione, stante la contestazione delle convenute, è decisiva la modalità con cui si dovrebbe attuare la riduzione, desumibile dalla volontà processuale, che univocamente non è di chiedere la legittima in natura, bensì di chiederne il valore, limitando la domanda alla reintegrazione per equivalente. Se così è, e non si vede alternativa, non essendo stata posta mai in discussione l’attribuzione di beni determinati da parte del defunto, si deve ritenere che il pagamento della somma necessaria per reintegrare la quota del legittimario, eventualmente lesa, possa essere stabilita in via transattiva anche con una comune scrittura privata, senza bisogno di autentica della firma.
SENTENZA

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18.03.2022 – Modena – Ticchi

Risulta, in buona sostanza, che i resistenti mai abbiano risposto alle richieste della ricorrente, mai ritirando le relative raccomandate e, da ultimo, non presentandosi al tentativo di mediazione, disinteressandosi completamente delle richieste attoree. Comportamento, la mancata comparizione in mediazione, che come noto, non emergendo tra l’altro alcun giustificato motivo, deve essere valutato ex art. 116 c.p.c. come richiamato dall’ art. 8 d.lgs. 28/2010, tenuto conto di tutti gli altri elementi di prova.
SENTENZA

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17.03.2022 – Taranto – GOP

Dato atto che all’udienza del 18.10.2021 vertendo la controversia de qua in materia di locazione (per la quale è obbligatoriamente previsto, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il procedimento della mediazione ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2010, in presenza non esperita), l’onere di promuovere il procedimento di mediazione veniva posto a carico dell’opponente.
ORDINANZA

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05.03.2022 – Modena – Ramacciotti

La conferma ulteriore della fondatezza della domanda giudiziale proviene dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, della società amministratrice del Condominio “(…)” all’incontro svoltosi innanzi all’organismo di mediazione, investito dall’attore dell’esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria tra le medesime parti. Infatti, nel verbale del 13.10.2020 il mediatore incaricato preso atto della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, del Condominio invitato, ha dichiarato conclusa la procedura di mediazione.
SENTENZA

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21.12.2021 – Napoli – Cassazione (3)

L’assenza in mediazione delle parti invitate, non può condurre a diverse soluzioni. Infatti, nel solco dell’insegnamento di legittimità deve ritenersi che essendo stata accertata la mancata partecipazione della parte personalmente al procedimento di mediazione e risultando altresì che il difensore per essa presente fosse ragionevolmente munito della sola procura alle liti conferita per il processo, con la conseguenza che lo stesso non può considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte alle attività di mediazione.
SENTENZA

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21.12.2021 – Napoli – Cassazione (2)

Tali rilievi consentono di ritenere inesistente il verbale di mediazione prodotto dalla banca appellante che, per ciò stesso, non ha fornito la prova dell’avvenuto svolgimento della mediazione. Svolgimento che – considerata l’assenza della parte appellante – comunque non avrebbe consentito di ritenere esperita la condizione di procedibilità dell’appello.
SENTENZA

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15.12.2021 – Pavia – Frangipani

Di risposta, la compagnia assicurativa sostiene che proprio per il fatto che M.XXXX P.XXXXXX insistesse nella richiesta della rifusione delle spese per l’intervento non indennizzabile, non vi era stata alcuna partecipazione al procedimento di mediazione, reputato da G inutile stante le ostinate richieste dell’assicurato. Reputa questo giudice che la ritenuta inutilità dell’esperimento della mediazione obbligatoria non possa essere un giustificato motivo per non parteciparvi, di talché la mancata partecipazione può essere valutata ai fini della decisione sulle spese di lite.
Né va dimenticato che l’assicurazione ha omesso di versare all’attore quanto riteneva dovuto sulla base del contratto e dei propri accertamenti medici e in giudizio ha infondatamente sostenuto l’inoperatività della polizza.
SENTENZA

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20.10.2021 – Treviso – Andreatta

Parte ricorrente ha chiesto, altresì, il rimborso dei costi e delle spese legali relative alla partecipazione alla mediazione delegata avviata a seguito del mutamento di rito. In proposito, la costante giurisprudenza di merito ha osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all’ art. 91 c.p.c.
SENTENZA

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13.10.2021 – Roma – Cassazione

la Corte d’appello non ha tenuto “assolutamente in considerazione il fatto che era stato espletato un procedimento di mediazione e che controparti non avevano ingiustificatamente partecipato ad esso”, così che i ricorrenti non solo non dovevano essere condannati ex art. 96 c.p.c., ma ancor più non dovevano essere condannati alle spese del giudizio e da tale circostanza il giudice avrebbe dovuto trarre argomenti di prova a sostegno della loro domanda. Il motivo non può essere accolto.
ORDINANZA

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23.09.2021 – Pistoia – Iannone

Ritenuto che la causa potrebbe necessitare di un approfondito accertamento istruttorio – in particolare riguardo all’an e al quantum delle opere extra preventivo che parte opposta, ……s.r.l, sostiene di aver effettuato sull’abitazione sita in ……, nonché sulla imputabilità della somma di € 5.000,00 che parte opponente, Sig. ……, afferma di aver congruamente pagato per i lavori effettuati sul predetto immobile – , con conseguente aggravio delle tempistiche e dei costi processuali, destinato a riverberarsi negativamente sugli interessi delle parti
ORDINANZA

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10.09.2021 – Pavia – Rocchetti

Va tenuto presente che le conseguenze della mancata partecipazione alla procedura di
mediazione sono valutate e soppesate diversamente dalla legge, a seconda che si tratti della parte istante
ovvero della parte invitata: solo nel primo caso, infatti, è prevista la sanzione più grave della improcedibilità della domanda, mentre nel secondo caso, ove sia la parte invitata a non partecipare “senza giustificato motivo” (personalmente o mezzo di rappresentante validamente nominato), il giudice del
successivo giudizio dovrà condannare la “parte costituita” (logicamente la parte convenuta) al versamento di
un importo pari al contributo unificato e potrà desumere dal comportamento tenuto in mediazione “argomenti di prova” ex art. 116 c.p.c.
SENTENZA

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22.07.2021 – Monza – Albanese

Come si evince dall’ unico verbale di mediazione prodotto in atti, il quale, è bene ripeterlo, non dà adeguata contezza dell’ effettiva fissazione di precedenti incontri, l’ unico concretamente documentato, a questo punto presumibilmente il primo e anche l’ultimo, è quale, piuttosto, al fine di consentire al Tribunale di ritenere avverata la condizione di procedibilità e , conseguentemente, di esaminare nel merito la fondatezza o meno delle variegate domande proposte, avrebbe dovuto necessariamente parteciparvi ivi rappresentando, eventualmente, la propria volontà di non concludere alcun accordo di mediazione. Ne consegue anche per tale via la pronuncia di improcedibilità delle domande.
SENTENZA

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06.05.2021 – Napoli – Vassallo

In primo luogo va osservato che la Corte di Cassazione Sezioni Unite con Sentenza 18 settembre 2020, n. 19596 ha stabilito che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo
SENTENZA

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06.05.2021 – Verona – Burti

Peraltro, la circostanza che l’assicurazione non abbia partecipato all’ incontro della procedura di mediazione attivata dall’ attore (v. doc. 10 dell’attore) costituisce argomento di prova ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 8, comma quatto bis, d. lgs. 28/2010 dell’ininfluenza della conoscenza di tale elemento di fatto sulla consistenza del rischio assicurato.
Ed, infatti, la partecipazione del procedimento di mediazione presuppone, indefettibilmente – ratio legis sottesa alla scelta di condizionare la procedibilità della domanda all’ esperimento del tentativo di mediazione potrebbe essere agevolmente elusa dal soggetto individuato quale destinatario della pretesa e l’assolvimento della condizione di procedibilità si concretizzerebbe nel mero adempimento di un incombente formale privo di effettiva utilità.
SENTENZA

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08.03.2021 – Roma – Moriconi

Informa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, co. 2° e che ai sensi dell’art.8 dec. lgs. 28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa, nonché dall’art. 96, III °, c.p.c.
ORDINANZA

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10.02.2021 – Busto Arsizio – Barile

Dispone che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Busto Arsizio, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti.
ORDINANZA

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