Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
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Mancata partecipazione del convenuto

17.03.2022 – Palermo – Zagarella

L’assemblea dei condomini è stata instaurata regolarmente nel rispetto delle norme di legge sostanziali e delle maggioranze prescritte e presenti all’assemblea. Infine, non sussiste alcuna possibile valutazione in ordine al presunto conflitto di interessi con quelli dei due condomini indicati dall’attrice. Al riguardo è del tutto carente d’interesse potendo e dovendo, ove ne avessero rilevato l’esigenza, impugnare siffatta delibera assembleare i predetti condomini e non l’attrice odierna che ex art. 100 c.p.c. è del tutto carente d’interesse sul punto.
SENTENZA

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04.01.2022 – Treviso – Merlo

La stessa Suprema Corte ha recentemente affermato che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre, principio fatto proprio e ribadito dalla Corte anche nella successiva sentenza n. 18068 del 5.07.2019.
SENTENZA

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21.12.2021 – Napoli – Cassazione

Il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali.
SENTENZA

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19.10.2021 – Velletri – Buscema

La stessa Cassazione, nella sentenza n. 8473, consacra proprio l’incontro personale delle e parti come pilastro portante della struttura della mediazione, essendo “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale l’inizio della mediazione vera e propria che, come tale, deve fattivamente concretizzarsi, perché altrimenti perderebbe di effettività la stessa funzione deflattiva dell’istituto”. In questo senso si è espresso, di recente, il Tribunale di Brescia con la sentenza del giugno 2020, affermando che “Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall’istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court della introduzione della domanda di mediazione.
ORDINANZA

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19.07.2021 – Foggia – Lacatena

La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce, dunque, alcun effetto. Tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro Organismo.
SENTENZA

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29.01.2021 – Forlì – Picci

Nel caso di improcedibilità della domanda e revoca del decreto, il creditore opposto potrà sempre riproporre la domanda; al contrario, se l’onere di attivazione venisse posto sul debitore opponente, l’effetto sarebbe quello di rendere irrevocabile l’ingiunzione compromettendo definitivamente il suo diritto.
SENTENZA

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13.01.2020 – Torino – Peila

Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all’osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all’eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l’assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito.
SENTENZA

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19.05.2019 – Verona – Pagliuca

A giustificazione della mancata comparizione la convenuta ha addotto il fatto che, essendo stata informata dell’iniziativa dell’attore solo nel dicembre 2015, non aveva avuto il tempo necessario per procedere all’ istruttoria interna in merito ai fatti avvenuti, sicché il tentativo di mediazione sarebbe risultato senz’ altro inutile e, quindi, la stessa ha per tale ragione preferito non parteciparvi.
In proposito va osservato che l’impedimento che rileva ai sensi dell’art, 8, c. 4bis Dlgs 28/10 è esclusivamente quello alla materiale partecipazione al primo incontro dinanzi al mediatore. Pertanto, per andare esente dall’ applicazione della sanzione prevista da della norma, la parte deve allegare e comprovare la sussistenza di un impedimento oggettivo alla sua comparizione dinanzi al mediatore, non rilevando a tal fine giustificazioni attinenti al diverso profilo relativo alla ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione. La giustificazione addotta dalla Azienda convenuta, quindi, non è certo idonea a giustificare la sua mancata comparizione dinanzi al mediatore, sicché a carico della stessa va applicata la sanzione di cui alla norma sopra citata.
SENTENZA

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28.04.2019 – Roma – Corte di Appello

1) La presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata.
2) È vero che mediazione e negoziazione sono entrambi istituti processuali diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle misure di ADR e che costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale. La Corte però rileva che nella mediazione esista un fondamentale elemento specializzante rappresentato dal ruolo centrale del mediatore che è neutrale che rende evidentemente eterogenei i due istituti processuali con impossibilità di comparare le due discipline ai fini del sindacato di legittimità dell’art. 3 Cost.
SENTENZA

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24.01.2019 – Verona – Vaccari

La convenuta va condannata al pagamento della sanzione di cui all’art. 8, comma 4 bis, d. lgs. 28/2010 poiché non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel presente giudizio dal suo difensore, dal verbale di mediazione dimesso dall’attore risulta che essa aveva ricevuto l’avviso di convocazione davanti al mediatore con congruo anticipo rispetto alla data del primo incontro, originariamente fissata (28 giugno), e che in ogni caso tale incontro era stato differito al 19 luglio 2016, per consentire alla convenuta di parteciparvi, ottenendone però un riscontro negativo.

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22.01.2019 – Avellino – Polimeno

1) La sanzione dell’improcedibilità è prevista deve essere comminata nel momento in cui la parte onerata ex lege che, a prescindere o meno dall’attivazione del procedimento da parte sua non lo coltiva non comparendo non comparendo al primo incontro avanti al mediatore.
2) La pronuncia ex art. 96 c.3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente, ma non la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal giudice anche d’ufficio, sulla base degli elementi emersi all’esito del giudizio. L’istituto in esame possiede natura mista sanzionatoria e risarcitoria. La liquidazione va effettuata in via equitativa dal giudice prendendo in considerazione la gravità della colpa e i presumibili pregiudizi arrecati alla controparte, in ragione della natura, dell’oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che in termini di pregiudizio non patrimoniale. La determinazione giudiziale, quindi, deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull’importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l’unico limite della ragionevolezza.
SENTENZA

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26.06.2017 – Roma – Moriconi

Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito. Non sussiste, infatti, alcun diritto potestativo in capo alle parti di decidere di non svolgere la mediazione demandata, rimanendo, altresì, eventualmente soggette alla improcedibilità delle domande e alle sanzioni disposte dalla legge.
SENTENZA

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21.05.2017 – Bari (Altamura) – Fazio

1) il mediatore deve accuratamente verbalizzare le attività svolte dinanzi a sé e in particolar modo le ragioni del rifiuto della parte a proseguire nell’attività di mediazione; 2) l’attore è tenuto a individuare un organismo di mediazione nel cui regolamento è previsto che il mediatore possa fare la proposta anche quando le parti non gliene facciano richiesta o anche in assenza di uno o più convenuti
ORDINANZA

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15.05.2017 – Vasto – Pasquale

Il termine di quindici giorni ha natura ordinatoria sia perché manca una espressa previsione legale di perentorietà del termine, sia in vista dello scopo che il termine persegue, sia della funzione alla quale adempie, sia in quanto il legislatore non ha previsto alcuna sanzione in ordine alla sua inosservanza. Lo scopo perseguito dal termine di quindici giorni è garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, in modo che essa possa essere portata a termine prima della celebrazione dell’udienza di rinvio che deve essere fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, non superiore a tre mesi. La funzione del termine di quindici giorni si identifica in un intento acceleratorio della procedura. Se è vero che non sono previste sanzioni conseguenti alla inosservanza del termine, è anche vero che chi non lo rispetta più facilmente si espone al rischio per cui il procedimento di mediazione possa non concludersi entro i perentori termini di legge e quindi alla improcedibilità della domanda. 2) Qualora la parte, pur non avendo rispettato il predetto termine di quindici giorni, non abbia pregiudicato il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocato alcun allungamento dei tempi di definizione del giudizio, non potrà essere sanzionata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto il ritardo si identifica come puramente formale, non comportando alcuna conseguenza di ordine sostanziale.
ORDINANZA

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