08.10.2021 – Roma – Franco
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a
una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo
avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve
procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo
4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme
non eccedenti cinquantamila euro.
SENTENZA