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Omologazione del verbale di mediazione

19.10.2017 – Padova – Reale

1) Il verbale di mediazione costituisce piena prova nel successivo giudizio, ancorché non sia impugnato per falsità del verbale stesso.
2)Nelle more del procedimento di mediazione, non è previsto da nessuna disposizione di legge l’invito scritto alle parti agli incontri successivi alla programmazione e al primo incontro di mediazione; 3) ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 28/2010, il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza in ordine alla regolarità del procedimento di mediazione in caso di mancata assistenza legale da parte di un avvocato alla parte: la conseguenza sarebbe solo quella della necessità dell’omologazione dell’accordo da parte del Presidente del Tribunale. In assenza di quest’ultima, l’accordo non costituisce titolo esecutivo ai fini del successivo giudizio.

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