1) Ai fini dello svolgimento effettivo della mediazione, è necessario che le parti non si fermino alla sessione informativa e che, oltre agli avvocati difensori, siano presenti le parti personalmente. La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa, nonché ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
2) Ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c. 3 c.p.c., non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso al risarcimento, in quanto la somma comminata ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c. non è un risarcimento ma è un indennizzo in favore della parte che non risulta esserne soggetta ed è una punizione di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa grave o dolo, ad esempio non presentandosi al procedimento di mediazione, ancorché ritualmente convocata; l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa.
SENTENZA 2018.09.27