Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
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26.04.2022 – Massa – Ginesi

La definizione della controversia raggiunta in sede di mediazione preclude la valutazione delle domande formulate dalle parti nel presente giudizio. A ciò osta la natura di procedimento deflattivo del contenzioso che il legislatore ha voluto assegnare alla soluzione concordata in quella sede attribuendo alla stessa la funzione di condizione di procedibilità.
ORDINANZA

06.04.2022 – Firenze – Cassazione

Secondo la Corte d’appello, in caso di mediazione disposta dal giudice, la condizione di procedibilità implica che le parti compaiano personalmente e che la mediazione sia effettivamente avviata. “Solo la mancanza di un accordo, che presuppone ovviamente una ipotesi transattiva discussa tra le parti, consente di avere per avverata la condizione di procedibilità”.
ORDINANZA

25.03.2022 – Oristano – Cassazione

Dovendo verificare il potere di rappresentanza di colui che è comparso in nome e per conto dell’attore all’incontro di mediazione, stante la contestazione delle convenute, è decisiva la modalità con cui si dovrebbe attuare la riduzione, desumibile dalla volontà processuale, che univocamente non è di chiedere la legittima in natura, bensì di chiederne il valore, limitando la domanda alla reintegrazione per equivalente. Se così è, e non si vede alternativa, non essendo stata posta mai in discussione l’attribuzione di beni determinati da parte del defunto, si deve ritenere che il pagamento della somma necessaria per reintegrare la quota del legittimario, eventualmente lesa, possa essere stabilita in via transattiva anche con una comune scrittura privata, senza bisogno di autentica della firma.
SENTENZA

18.03.2022 – Modena – Ticchi

Risulta, in buona sostanza, che i resistenti mai abbiano risposto alle richieste della ricorrente, mai ritirando le relative raccomandate e, da ultimo, non presentandosi al tentativo di mediazione, disinteressandosi completamente delle richieste attoree. Comportamento, la mancata comparizione in mediazione, che come noto, non emergendo tra l’altro alcun giustificato motivo, deve essere valutato ex art. 116 c.p.c. come richiamato dall’ art. 8 d.lgs. 28/2010, tenuto conto di tutti gli altri elementi di prova.
SENTENZA

17.03.2022 – Taranto – GOP

Dato atto che all’udienza del 18.10.2021 vertendo la controversia de qua in materia di locazione (per la quale è obbligatoriamente previsto, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il procedimento della mediazione ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2010, in presenza non esperita), l’onere di promuovere il procedimento di mediazione veniva posto a carico dell’opponente.
ORDINANZA

17.03.2022 – Palermo – Zagarella

L’assemblea dei condomini è stata instaurata regolarmente nel rispetto delle norme di legge sostanziali e delle maggioranze prescritte e presenti all’assemblea. Infine, non sussiste alcuna possibile valutazione in ordine al presunto conflitto di interessi con quelli dei due condomini indicati dall’attrice. Al riguardo è del tutto carente d’interesse potendo e dovendo, ove ne avessero rilevato l’esigenza, impugnare siffatta delibera assembleare i predetti condomini e non l’attrice odierna che ex art. 100 c.p.c. è del tutto carente d’interesse sul punto.
SENTENZA

11.03.2022 – Roma – Cassazione

Dalla sentenza di primo grado, presente nel fascicolo d’appello, si coglie nel dettaglio la ragione della non conferenza dell’addotto tentativo di conciliazione, avendo la parte onerata “prodotto in atti un verbale di conciliazione che risulta pacificamente non afferire all’oggetto del giudizio, atteso che reca data antecedente al provvedimento di rimessione alla mediazione e non riporta gli elementi essenziali corrispondente alla domanda (persone, petitum e causa petendi), in esatta simmetria tra i fatti di mediazione e quelli esposti in sede processuale
ORDINANZA

08.03.2022 – Ravenna – Gilotta

La relazione redatta dal consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione, che si concluda senza accordo, può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza, in virtù di un equilibrato contemperamento fra la citata esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle attività che si compiono nel corso ed all’interno di tale procedimento. Ne consegue che il Giudice potrà utilizzare tale relazione come prova atipica valutabile secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze e rilievi delle parti più che per fondare la sentenza per trame argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio
SENTENZA

05.03.2022 – Modena – Ramacciotti

La conferma ulteriore della fondatezza della domanda giudiziale proviene dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, della società amministratrice del Condominio “(…)” all’incontro svoltosi innanzi all’organismo di mediazione, investito dall’attore dell’esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria tra le medesime parti. Infatti, nel verbale del 13.10.2020 il mediatore incaricato preso atto della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, del Condominio invitato, ha dichiarato conclusa la procedura di mediazione.
SENTENZA

21.02.2022 – Taranto – Attanasio

L’assemblea condominiale nella riunione del 10.4.19 non poteva auto annullare la delibera zione (validamente) formatasi circa un anno prima né quella tenutasi il 20.6.19 poteva ratificarne l’operato e disporre il recesso dalla transazione in parola. È evidente che tali iniziative si pongono in contrasto con il dettato de llart.1137 c.c. e, di riflesso, con l’attitudine esecutiva delle delibere (ormai) vincolanti per tutti i condomini, nonché con le regole poste dagli artt.1372 -1373 c.c. in ambito negoziale, che consentono il recesso unilaterale dal contratto (qual è l’intesa transattiva) solo a de terminate condizioni.
SENTENZA

21.02.2022 – Brindisi – Marzo

L’attività con cui cessa l’inerzia dell’attrice che avrebbe determinato l’effetto della decadenza è costituita dal deposito dell’istanza dinanzi all’organo di mediazione; le successive attività, che si completano con le comunicazioni alle controparti, non sono nella disponibilità del ricorrente e dunque restano estranee rispetto all’unico atto con cui il legittimato ad agire può manifestare concretamente la cessazione della propria inerzia, ossia il deposito dell’istanza di mediazione.
SENTENZA

07.02.2022 – Ravenna – Baronio

Con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, assistito dalla sua piena efficacia esecutiva, cessa anche la sovrastante vertenza giudiziale poiché le parti hanno scelto una composizione concordata della lite così realizzando quello scopo dell’attivo voluto e perseguito dalla mediazione obbligatoria.
SENTENZA

01.02.2022 – Rovigo – Romanin

Parte convenuta all’udienza del 5 novembre 2019 ha eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, ma come detto si tratta di un’eccezione infondata, ove si consideri che la mediazione era stata svolta nei confronti di tale convenuto, avendo invece parte attrice omesso di avviare la mediazione obbligatoria, dopo il termine concesso dal giudice, solo nei confronti di altri convenuti.
SENTENZA

01.02.2022 – Milano – Attardo

Nel caso odierno, di mediazione convenzionale, le parti hanno voluto favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali, e si sono pertanto obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione, prima di agire in giudizio.
SENTENZA

22.01.2022 – Roma – Cavallo

Nella relazione, in particolare, il consulente nominato evidenzia di aver esaminato tutta la documentazione fornita dall’ attuale amministratore del condominio opponente, come ad esempio fatture, contabili di pagamento, estratti conto, corrispondenza e riepiloghi contabili, rilevando che la regolarità contabile emerge dallo studio condotto sui bilanci consuntivi e sulle situazioni contabili ufficiali, procedendo poi al riordino, anno per anno e gestione per gestione, dei vari documenti e contabili di pagamento, e pervenendo alla completa ricostruzione di tutti i libri di cassa, tranne quello relativo alla gestione 2006 – 2007.
SENTENZA

19.01.2022 – Roma – Caiffa

Con la sentenza che dichiara l’improcedibilità, il Giudice è tenuto a regolare le spese di lite e, facendo applicazione del principio della soccombenza, si dovrà condannare la parte attrice che ha promosso l’azione di risoluzione del contratto. Si consideri, poi, la Società attrice non otteneva ordinanza provvisoria di rilascio, per cui non risulta vittoriosa avuto riguardo alla propria domanda di condanna al rilascio dell’immobile.
SENTENZA

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