Preventivo delle indennità e delle spese di mediazione ai sensi del DM 150/2023
Spese di indennità primo incontro di mediazione
Gli importi sotto riportati sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.
Spese di avvio | |
Spese di mediazione per il primo incontro | |
N° COSTO RACCOMANDATA non imponibile IVA art.15 c.1 p.3 DPR 633/72 | |
Totale |
In caso di mancato accordo al primo incontro non è dovuto nessun altro importo oltre a quanto già corrisposto.
A) MEDIAZIONE CON MANCATA PARTECIPAZIONE CONTROPARTI
1) Esito negativo 1° incontro | |
2) Prosecuzione unilaterale e successivo esito negativo per mancata adesione controparte | |
3) Prosecuzione unilaterale e successivo accordo | |
Aumento per conciliazione unilaterale e successivo accordo | |
Con l’accordo delle parti, le indennità possono essere maggiorate in base all’esperienza del mediatore, la complessità delle questioni oggetto della procedura. | |
4) Maggiorazione per complessità (dal 3° incontro, per durata del singolo incontro superiore a 3 ore, formulazione proposta, coordinamento consulenze tecniche, intervento del notaio, altro indicato nel verbale di mediazione) | |
Totale |
B) MEDIAZIONE PARTECIPATA
1) Esito negativo 1° incontro | |
2) Esito negativo oltre il 1° incontro (mediazione partecipata) | |
3) Esito positivo al primo incontro | |
Aumento per conciliazione al primo incontro | |
4) Esito positivo oltre il 1° incontro | |
Aumento per conciliazione successiva al primo incontro | |
Con l’accordo delle parti, le indennità possono essere maggiorate in base all’esperienza del mediatore, la complessità delle questioni oggetto della procedura. | |
5) Maggiorazione per complessità (dal 3° incontro, per durata del singolo incontro superiore a 3 ore, formulazione proposta, coordinamento consulenze tecniche, intervento del notaio, altro indicato nel verbale di mediazione) | |
Totale |
Totale preventivo |
Agevolazioni fiscali: benefici fiscali e crediti d'imposta
Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:
- Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.