Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
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Preventivo delle indennità e delle spese di mediazione ai sensi del DM 150/2023
 


Spese di indennità primo incontro di mediazione


Gli importi sotto riportati sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

Spese di avvio
Spese di mediazione per il primo incontro
COSTO RACCOMANDATA non imponibile IVA art.15 c.1 p.3 DPR 633/72
Totale

In caso di mancato accordo al primo incontro non è dovuto nessun altro importo oltre a quanto già corrisposto.

A) MEDIAZIONE CON MANCATA PARTECIPAZIONE CONTROPARTI

1) Esito negativo 1° incontro
2) Prosecuzione unilaterale e successivo esito negativo per mancata adesione controparte
3) Prosecuzione unilaterale e successivo accordo
Aumento per conciliazione unilaterale e successivo accordo
Con l’accordo delle parti, le indennità possono essere maggiorate in base all’esperienza del mediatore, la complessità delle questioni oggetto della procedura.
4) Maggiorazione per complessità (dal 3° incontro, per durata del singolo incontro superiore a 3 ore, formulazione proposta, coordinamento consulenze tecniche, intervento del notaio, altro indicato nel verbale di mediazione)
Totale

B) MEDIAZIONE PARTECIPATA

1) Esito negativo 1° incontro
2) Esito negativo oltre il 1° incontro (mediazione partecipata)
3) Esito positivo al primo incontro
Aumento per conciliazione al primo incontro
4) Esito positivo oltre il 1° incontro
Aumento per conciliazione successiva al primo incontro
Con l’accordo delle parti, le indennità possono essere maggiorate in base all’esperienza del mediatore, la complessità delle questioni oggetto della procedura.
5) Maggiorazione per complessità (dal 3° incontro, per durata del singolo incontro superiore a 3 ore, formulazione proposta, coordinamento consulenze tecniche, intervento del notaio, altro indicato nel verbale di mediazione)
Totale
Totale preventivo



Agevolazioni fiscali: benefici fiscali e crediti d'imposta

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

  1. Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

  2. Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.

  3. Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.

  4. Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.

  5. Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.


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