18.10.2018 – Ascoli Piceno – Mariani
In sede di mediazione, l’elaborato peritale è stato espressamente svincolato dall’obbligo di riservatezza ed è pertanto producibile in giudizio ed ha la stessa valenza ed efficacia della perizia redatta su incarico del giudice in quanto le parti hanno concordato, sempre in sede di mediazione, che la stessa sia vincolante tra di loro.
La redazione della consulenza tecnica in mediazione ha i suoi vantaggi di costi e tempi di redazione e può confluire nel successivo giudizio o unitamente alla proposta del mediatore, che potrebbe ancorare la sua proposta ai risultati degli accertamenti tecnici.
SENTENZA