Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
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Aversa (CE)

02.03.2021 – Aversa – Ferrara

Ne deriva pertanto che la domanda va dichiarata improcedibile. In questo senso si è espressa, da ultimo, la Corte appello Milano, con la pronuncia del 4 luglio 2019, n.4919, ove si legge “In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all’uopo dato dal giudice”.
SENTENZA

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