1) La sanzione dell’improcedibilità è prevista deve essere comminata nel momento in cui la parte onerata ex lege che, a prescindere o meno dall’attivazione del procedimento da parte sua non lo coltiva non comparendo non comparendo al primo incontro avanti al mediatore.
2) La pronuncia ex art. 96 c.3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente, ma non la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal giudice anche d’ufficio, sulla base degli elementi emersi all’esito del giudizio. L’istituto in esame possiede natura mista sanzionatoria e risarcitoria. La liquidazione va effettuata in via equitativa dal giudice prendendo in considerazione la gravità della colpa e i presumibili pregiudizi arrecati alla controparte, in ragione della natura, dell’oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che in termini di pregiudizio non patrimoniale. La determinazione giudiziale, quindi, deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull’importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l’unico limite della ragionevolezza.
SENTENZA