Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si deve affermare la fondatezza della pretesa fatta valere dagli attori in sede di mediazione, in particolare con riferimento alla eccezione di nullità della delibera del 15 ottobre 2015, con la quale è stato stabilito, in violazione dell’ art. 1123 comma 3 c.c., che i costi di rifacimento del lastrico di proprietà C.XXXXX e L.XXXXXXX fossero addebitati per un terzo ai condomini proprietari del lastrico e per due terzi a tutti i restanti condomini secondo i millesimi di proprietà, anziché ai soli condomini proprietari di unità immobiliari per le quali il lastrico interessato dai lavori costituisce copertura.
Conseguentemente, è meritevole di accoglimento la domanda avanzata dagli attori in ordine alla rifusione dei costi sostenuti per l’esperimento dei procedimenti di mediazione introdotti presso il Servizio di Conciliazione della C.XXX di Bergamo come da documenti nn. ri 7, 17 e 20 del fascicolo di parte attrice, comprensivi anche del compenso del difensore.
Gli attori hanno infatti documentato gli esborsi sostenuti in mediazione e di onorario dell’avv. B.XXXXX (docc. da 24 a 30 del fascicolo attoreo
SENTENZA