Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
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Brescia

18.01.2022 – Brescia – Tinelli

Le parti richiedenti si sono limitate ad invocare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in caso di violazione delle distanze tra costruzioni il danno deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria. Sul punto, si ritiene, invece, di aderire all’orientamento della Corte di Cassazione opposto, secondo il quale la violazione delle norme sulle distanze legali, mentre legittima sempre la condanna alla riduzione in pristino, non costituisce di per sé fonte di danno risarcibile, essendo al riguardo necessario che chi agisca per la sua liquidazione deduca e dimostri l’esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi.
SENTENZA

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03.06.2020 – Brescia – Pezzotta

Nel caso di specie alcuna giustificazione è stata portata. Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall’istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court della introduzione della domanda di mediazione. Sarebbe, come già detto un’aporia ritenere soddisfatto il precetto della legge in materia di mediazione obbligatoria e demandata, ritenendo che sia sufficiente al fine di integrare la condizione di procedibilità la semplice formale introduzione della domanda. Solo in presenza di ragioni ostative formali/procedurali ( es. un convocato in mediazione caduto vittima di un grave incidente; ad un convocato deceduto nelle more della presentazione all’incontro) può ammettersi che sussista l’impossibilità ad iniziare la procedura di mediazione e quindi la ragionevolezza del considerare validamente concluso il procedimento di mediazione con l’avveramento della condizione di procedibilità e l’assenza di sanzioni.
SENTENZA

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