18.01.2022 – Brescia – Tinelli
Le parti richiedenti si sono limitate ad invocare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in caso di violazione delle distanze tra costruzioni il danno deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria. Sul punto, si ritiene, invece, di aderire all’orientamento della Corte di Cassazione opposto, secondo il quale la violazione delle norme sulle distanze legali, mentre legittima sempre la condanna alla riduzione in pristino, non costituisce di per sé fonte di danno risarcibile, essendo al riguardo necessario che chi agisca per la sua liquidazione deduca e dimostri l’esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi.
SENTENZA