Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
Cerca
Close this search box.

Castrovillari (CS)

04.08.2020 – Castrovillare – Prato

Va evidenziato che nella sentenza di primo grado la questione relativa alle implicazioni conseguenti alla mancata comparizione personale delle parti in sede di mediazione non risulta in alcun modo esaminata, con il conseguente corollario che il giudice di secondo grado, investito dell’appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva il potere, e quindi il dovere, di rilevare di ufficio la questione di improcedibilità di detta domanda, e che l’omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come error in procedendo,
mentre tra le questioni pregiudiziali di rito – sulle quali, anche se rilevabili di ufficio, il giudice non si sia pronunciato – e la questione di merito sussiste una relazione di mera presupposizione
logico- giuridica
SENTENZA

Leggi Tutto »

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Privacy Policy