29.01.2021 – Forlì – Picci
Nel caso di improcedibilità della domanda e revoca del decreto, il creditore opposto potrà sempre riproporre la domanda; al contrario, se l’onere di attivazione venisse posto sul debitore opponente, l’effetto sarebbe quello di rendere irrevocabile l’ingiunzione compromettendo definitivamente il suo diritto.
SENTENZA