22.01.2019 – Mantova – Fraccalvieri
Alla luce del principio di ragionevole durata del processo, la condizione di procedibilità si è avverata, sussistendo tra il procedimento di mediazione ed il presente giudizio piena identità di causa petendi e parziale identità di petitum, a nulla rilevando che nell’ istanza di mediazione gli attori abbiano quantificato le somme richieste diversamente rispetto all’ atto di citazione, ovvero non abbiano domandato il risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis; potendo la parte istante, al fine di addivenire alla conciliazione, domandare meno di quanto chiederebbe in sede
processuale ed avendo, in ogni caso, parte convenuta avuto, in sede di mediazione, piena cognizione dei fatti posti a fondamento della pretesa attorea ed essendo stata
messa, pertanto, nelle condizioni di valutare l’opportunità della Conciliazione.
SENTENZA