10.05.2017 – Messina – Aucelluzzo
Il Giudice rileva la nullità del procedimento di mediazione, ordinandone, altresì, la rinnovazione, in quanto l’istante non ha comunicato alle convenute il rinvio del primo incontro di mediazione, causando una evidente lesione del contraddittorio. Le convenute, infatti, non sono state poste nella condizione di partecipare al primo incontro di mediazione, che non può, in alcun modo, considerarsi effettivo.
ORDINANZA