Questa Corte è chiamata a decidere se il mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice per avviare il tentativo di mediazione, alla stregua della legge sulla mediazione processuale, possa ritenersi equivalente al mancato tentativo di mediazione nei casi in cui esso sia previsto come obbligatorio, situazione –quest’ultima- che certamente determina l’improcedibilità del giudizio ordinario. La Corte rileva come il termine assegnato dal Giudice, nel caso di specie, corrisponda a quello di quindici giorni indicato dalla legge nell’art. 5 d.lgs. 28/2010, senza alcuna indicazione del carattere perentorio del medesimo […] Al termine di quindici giorni non appare corrispondere un termine processuale. […] Il procedimento di mediazione, infatti, costituisce una parentesi alternativa del procedimento ordinario e non può ritenersi come un’appendice di quest’ultimo, certamente sottoposto a più rigorose regole endoprocessuali.
SENTENZA