22.07.2021 – Monza – Albanese
Come si evince dall’ unico verbale di mediazione prodotto in atti, il quale, è bene ripeterlo, non dà adeguata contezza dell’ effettiva fissazione di precedenti incontri, l’ unico concretamente documentato, a questo punto presumibilmente il primo e anche l’ultimo, è quale, piuttosto, al fine di consentire al Tribunale di ritenere avverata la condizione di procedibilità e , conseguentemente, di esaminare nel merito la fondatezza o meno delle variegate domande proposte, avrebbe dovuto necessariamente parteciparvi ivi rappresentando, eventualmente, la propria volontà di non concludere alcun accordo di mediazione. Ne consegue anche per tale via la pronuncia di improcedibilità delle domande.
SENTENZA