Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
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Palermo

17.03.2022 – Palermo – Zagarella

L’assemblea dei condomini è stata instaurata regolarmente nel rispetto delle norme di legge sostanziali e delle maggioranze prescritte e presenti all’assemblea. Infine, non sussiste alcuna possibile valutazione in ordine al presunto conflitto di interessi con quelli dei due condomini indicati dall’attrice. Al riguardo è del tutto carente d’interesse potendo e dovendo, ove ne avessero rilevato l’esigenza, impugnare siffatta delibera assembleare i predetti condomini e non l’attrice odierna che ex art. 100 c.p.c. è del tutto carente d’interesse sul punto.
SENTENZA

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17.03.2021 – Palermo – D’Antoni

in caso di ammissione al patrocinio dello Stato per un procedimento mediatorio positivamente conclusosi con accordo tra le parti, il diritto al compenso del difensore sarebbe definitivamente compromesso, essendogli preclusa non solo la possibilità di ottenere la liquidazione dei compensi con oneri a carico dell’Erario, ma anche quella di chiedere compensi direttamente al cliente, ove si ponga mente al divieto ed alla sanzione di cui all’art. 85 T.U.S.G., nonché all’art. 29 del Codice Deontologico Forense che vieta espressamente all’Avvocato di chiedere o percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge
ORDINANZA

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08.03.2021 – Palermo – Zagarella

È infatti disposto dal dettato normativo di cui al D. Lgs. 28/2010 che la mancata promozione del procedimento di mediazione conciliativa disposta dal giudice con l’ordinanza di mutamento del rito da sommario a speciale locatizio con l’invito del giudice alle parti di presentare istanza di mediazione conciliativa nel termine di 15 giorni dal provvedimento suddetto produca la improcedibilità della domanda.
SENTENZA

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23.12.2016 – Palermo – Ruvolo

Il Giudicante ha ravvisato che il primo incontro di mediazione non può ritenersi una mera formalità delegabile ai rispettivi avvocati, così come non può concludersi con una semplice dichiarazione di non voler procedere oltre il primo incontro. Pertanto, in caso di mancata partecipazione delle parti al primo incontro, la conseguenza sarà quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale, qualora l’istante non si presenti al primo incontro, mentre se non compare personalmente in mediazione il chiamato, verrà comminata la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione personale, senza alcuna conseguenza relativamente alla procedibilità della domanda se l’istante è comparso.
(ORDINANZA)

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