16.04.2019 – Parma – Chiari
“Per mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice, partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità. Invita il mediatore a formulare in ogni caso proposta transattiva, e a specificare nel verbale il contenuto della proposta formulata alle parti, l’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente al procedimento senza giustificato motivo, e ai fini della regolamentazione delle spese processuali, quale delle parti ha opposto rifiuto alla proposta di mediazione.
ORDINANZA