Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
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Parma

16.04.2019 – Parma – Chiari

“Per mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice, partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità. Invita il mediatore a formulare in ogni caso proposta transattiva, e a specificare nel verbale il contenuto della proposta formulata alle parti, l’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente al procedimento senza giustificato motivo, e ai fini della regolamentazione delle spese processuali, quale delle parti ha opposto rifiuto alla proposta di mediazione.
ORDINANZA

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22.06.2016 – Parma – Ioffredi

In tema dì opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre.
SENTENZA

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