15.12.2021 – Pavia – Frangipani
Di risposta, la compagnia assicurativa sostiene che proprio per il fatto che M.XXXX P.XXXXXX insistesse nella richiesta della rifusione delle spese per l’intervento non indennizzabile, non vi era stata alcuna partecipazione al procedimento di mediazione, reputato da G inutile stante le ostinate richieste dell’assicurato. Reputa questo giudice che la ritenuta inutilità dell’esperimento della mediazione obbligatoria non possa essere un giustificato motivo per non parteciparvi, di talché la mancata partecipazione può essere valutata ai fini della decisione sulle spese di lite.
Né va dimenticato che l’assicurazione ha omesso di versare all’attore quanto riteneva dovuto sulla base del contratto e dei propri accertamenti medici e in giudizio ha infondatamente sostenuto l’inoperatività della polizza.
SENTENZA