Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
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Ravenna

08.03.2022 – Ravenna – Gilotta

La relazione redatta dal consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione, che si concluda senza accordo, può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza, in virtù di un equilibrato contemperamento fra la citata esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle attività che si compiono nel corso ed all’interno di tale procedimento. Ne consegue che il Giudice potrà utilizzare tale relazione come prova atipica valutabile secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze e rilievi delle parti più che per fondare la sentenza per trame argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio
SENTENZA

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07.02.2022 – Ravenna – Baronio

Con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, assistito dalla sua piena efficacia esecutiva, cessa anche la sovrastante vertenza giudiziale poiché le parti hanno scelto una composizione concordata della lite così realizzando quello scopo dell’attivo voluto e perseguito dalla mediazione obbligatoria.
SENTENZA

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04.01.2022 – Ravenna – Gilotta

Si ritiene, in particolare, data la genericità della dizione “proposta conciliativa” che essa sia atta a ricomprendere anche le proposte – adeguatamente provate e circostanziate – formulate in via stragiudiziale, dovendosi intendere il successivo riferimento alle “spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”, quale limite obiettivo della risarcibilità, circoscritta alle sole spese processuali e non anche a quelle extra-processuali.
SENTENZA

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08.06.2017 – Ravenna – Vicini

Ai fini della competenza per territorio dell’organismo adito, deve ritenersi sufficiente che questo abbia una sede accreditata dal registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, anche secondaria, nel luogo del giudice territorialmente competente, a nulla rilevando il fatto che tale sede non risulti dal registro delle imprese, o che non si tratti di una sede “effettiva” , poiché non può essere addossato all’utente l’onere di verificare se le sedi accreditate dal Ministero della Giustizia siano effettivamente operative ed idonee allo svolgimento dell’attività di mediazione.
SENTENZA

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