05.10.2015 – Reggio Calabria – Delfino
Per “mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla ver e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni stragiudiziali che ne impediscano la procedibilità.
ORDINANZA