18.03.2022 – Modena – Ticchi
Risulta, in buona sostanza, che i resistenti mai abbiano risposto alle richieste della ricorrente, mai ritirando le relative raccomandate e, da ultimo, non presentandosi al tentativo di mediazione, disinteressandosi completamente delle richieste attoree. Comportamento, la mancata comparizione in mediazione, che come noto, non emergendo tra l’altro alcun giustificato motivo, deve essere valutato ex art. 116 c.p.c. come richiamato dall’ art. 8 d.lgs. 28/2010, tenuto conto di tutti gli altri elementi di prova.
SENTENZA